• Stagione sportiva: 2009/2010
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 22/02/2010 SSD Roma N. e PN. / atleta Federica Radicchi
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto De Roberto
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, relatore
Prof. Massimo Luciani,
Prof. Roberto Pardolesi, Componenti
Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 10/2009
Proposto da
SSD Roma N. e PN. (Nuoto e Pallanuoto), in persona del suo presidente pro-tempore, Massimiliano Isidori, rappresentata e difesa dall’avv. Gianmarco Lupi, con studio in Piacenza, Via S. Siro, n. 21,
contro
atleta Federica Radicchi, rappresentata e di difesa dall’avv. Massimo Gatti, con studio in Roma , Via Giuseppe Avezzana, n. 1,
e nei confronti della Federazione Italiana Nuoto, non costituitasi in giudizio,
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 22/02/2010 SSD Roma N. e PN. / atleta Federica Radicchi
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto De Roberto
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, relatore
Prof. Massimo Luciani,
Prof. Roberto Pardolesi, Componenti
Ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 10/2009
Proposto da
SSD Roma N. e PN. (Nuoto e Pallanuoto), in persona del suo presidente pro-tempore, Massimiliano Isidori, rappresentata e difesa dall’avv. Gianmarco Lupi, con studio in Piacenza, Via S. Siro, n. 21,
contro
atleta Federica Radicchi, rappresentata e di difesa dall’avv. Massimo Gatti, con studio in Roma , Via Giuseppe Avezzana, n. 1,
e nei confronti della Federazione Italiana Nuoto, non costituitasi in giudizio,
ricorso in data 28 dicembre 2009, avverso il provvedimento della Commissione Tesseramenti e Trasferimenti della Federazione Italiana Nuoto n. 12095 del 30 Novembre 2009; vista la costituzione in giudizio della parte resistente e i relativi atti difensivi e la documentazione depositata;
uditi nella udienza dell’8 febbraio 2010 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco , il difensore della parte ricorrente - società SSD Roma N. e PN. – AVV Gianmarco Lupi, il difensore della parte resistente – Atleta Federica Radicchi – avv. Massimo Gatti.
Ritenuto in fatto
La società Sportiva SSD Roma N. e PN. Aveva proposto opposizione, in data 7 ottobre 2009 al Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti della Federazione Italiana Nuoto avverso il provvedimento di svincolo di ufficio dell’atleta Federica Radicchi concesso da detto Giudice.
Agli adempimenti dettagliatamente prescritti – secondo la tesi dell’atleta Federica Radicchi – era stata data puntuale ottemperanza: tanto che era stato rilasciato il provvedimento di svincolo di Ufficio, sulla scorta di semplice verifica che la richiesta del nulla osta (art. 15, n. 1 lett. C., Regolamento organico FIN) era stata inviata alla società di appartenenza nei ristretti limiti di tempo previsti dal regolamento (art. 15, n. 2, lett. A,b,c, Reg.) con la prescritta raccomandata con ricevuta di ritorno. Detta società non aveva provveduto alla “restituzione” del modulo federale contenente la richiesta dell’atleta (art. 15 n. 3 lett. a, reg.) con la propria concessione o rifiuto del nulla – osta. A detta omissione era conseguita appunto la concessione di ufficio dello svincolo (art. 15 n. 3 lett. b, reg.).
Il Giudice dei Tesseramenti e Trasferimenti, rilevato che la predetta raccomandata era ritornata al mittente con la dicitura “sconosciuto”, aveva poi annullato lo svincolo di ufficio ancorché risultasse che l’indicazione che l’indicazione e l’indirizzo della società di appartenenza (sede sociale dichiarata e un vigore) erano corretti, affermando che l’atleta avrebbe dovuto comunque informare la società di appartenenza con qualsiasi altro mezzo.
Di contrario avviso la Commissione Tesseramenti e Trasferimenti (decisione del 30 novembre 2009), la quale, premesso: che, a prescindere da ogni altro rilievo, le società sportive affiliate, anche in ottemperanza ai principi di correttezza e lealtà sportiva, hanno l’onere di rendere conoscibile e costantemente effettiva la propria sede sociale; che l’atleta aveva eseguito, nel rispetto dei brevi termini previsti a pena di decadenza, quanto prescritto dal regolamento (inviare la richiesta con raccomandata r.r. alla società di appartenenza all’indirizzo della sede sociale dichiarata e in vigore), ha dichiarato la Radicchi, in accoglimento dell’appello dalla stessa proposto, libera dal vincolo sportivo con la SSD Roma N. e PN.
Avverso quest’ultima decisione propone ora ricorso, avanti a questa Alta Corte, la SSD Roma N. e PN. chiedendone in via preliminare la sospensione e, nel merito, la declaratoria di nullità “in quanto contraddittoria e illegittima”, anche perché non si era tenuto presente che l’atleta sarebbe stata comunque tenuta, a fronte della restituzione della raccomandata contenente la propria richiesta di svincolo, ad informare la società con qualsiasi altro mezzo.
Costituitasi anche in questo grado, Federica Radicchi, rilevata la carenza delle condizioni di ammissibilità del giudizio avanti a questa Alta Corte anche con riferimento al fatto per cui lo stesso Giudice Unico dei Tesseramenti e Trasferimenti, mentre in un primo momento (1° ottobre 2009) aveva disposto la concessione di ufficio del nulla-osta, aveva poi (23 ottobre 2009), in accoglimento dell’opposizione della SSD Roma N. e PN., illegittimamente annullato il proprio provvedimento – provvedimento che,invece, avrebbe potuto essere riesaminato soltanto dal Giudice Appello - ha chiesto,nel merito, il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Alla luce del complesso ed articolato testo dell’art. 15 del Regolamento organico della Federazione Italiana Nuoto, si ritiene in primis opportuno puntualizzare, ai fini della decisione, che la controversia verte – come accennato nell’esposizione in fatto – sull’addotta idoneità o no della semplice trasmissione della richiesta del nulla osta alla società di appartenenza a prescindere da ogni profilo di effettiva consegna o legale ricevimento della raccomandata e di relativa prova (ricevuta di ritorno o compiuta giacenza), motivo fermamente contrastato dall’atleta che, per contro, ne riafferma la indiscutibile idoneità contestando anche taluni aspetti procedurali.
Tali profili sono stati esaminati da due organi competenti della Giustizia Sportiva Federale, per cui risultano esauriti i relativi rimedi o ricorsi.
Tuttavia, ai fini della ammissibilità del ricorso a questa Alta Corte, quale ultimo grado sella Giustizia Sportiva, non è sufficiente che la controversia sia in materia di sport, ma occorre che questa abbia ad oggetto diritti indisponibili (secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D. legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modifiche, in legge 17 ottobre 2003 n. 280, dell’art. 12 e 12 bis dello Statuto del Coni e dell’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. E’ ovvio che l’ulteriore requisito della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo è suscettibile di valutazione dopo la verifica della anzidetta preliminare condizione di ammissibilità riguardante l’oggetto della controversia.
Come questa Corte ha affermato (con riferimento al regolamento F.I.P. analogo in punto a quello F.I.N.) nella decisione n. 1 del 18 gennaio 2010, i casi di trasferimento dalla società di appartenenza ad altra presentano un chiaro indice di disponibilità delle parti (richiesta dell’atleta e consenso della società di appartenenza attraverso la suindicata procedura del nulla osta) e sono “rimessi ad una pura discrezionalità della società di appartenenza del giocatore”. L’eventuale modalità di concessione o di rifiuto, così come l’esecuzione e degli adempimenti degli accordi sui trasferimenti, sono caratterizzati da profili eminentemente economici e patrimoniali, come tali per natura disponibili “. Ovviamente non è esclusa la competenza di questa Corte, anche nella materia del tesseramento, in “ipotesi in cui per l’ambito delle controversie fatte valere sono coinvolte posizioni basate su diritti indisponibili (quali ad esempio quelle delle unità familiari e della tutela di atleti minorenni)”, sempre che ricorra l’ulteriore condizione di ammissibilità prevista dal comma 3 dell’art. 1 del Codice dell’Alta Corte.
Chiarito quanto sopra, va rilevato come nel caso di specie risulti evidente – escluse ovviamente le ipotesi eccezionali suaccennate – la piena disponibilità delle parti dei diritti fatti valere in questo grado del giudizio (richiesta di svincolo di un atleta maggiorenne e consenso – nulla osta della società sportiva di appartenenza, situazioni evidentemente non basate su diritti indisponibili). Si deve dunque escludere che l’esame della fattispecie in esame possa rientrare nella competenza di questa Corte.
Resta ovviamente assorbito il motivo dell’addotta inammissibilità relativo alla doppia pronuncia del Giudice Unico dei Tesseramenti e Trasferimenti.
In conclusione il ricorso della società SSD Roma N. e PN. va dichiarato inammissibile.
In considerazione del comportamento delle parti si ritiene di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSITIZIA SPORTIVA
Definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
2) SPESE interamente compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni l’8 febbraio 2010.
Il Presidente,
F.to Dott. Riccardo Chieppa
Il relatore
F.to Dott. Giovanni Francesco Lo Turco
Il segretario
F.to Alvio La Face
Dispositivo pubblicato l’ 8 febbraio 2010.
Decisione pubblicata il 22 febbraio 2010
Il segretario
F.to Alvio La Face
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Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto De Roberto
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, relatore
Prof. Massimo Luciani,
Prof. Roberto Pardolesi, Componenti
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Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 10/2009
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