COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.P.D. SALTARA CALCINELLI AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI € 400,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SERVICI ALBERTO; SEGUITO GARA CALCINELLI/FERMIGNANESE DEL 15.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 del 18.1.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 26/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.P.D. SALTARA CALCINELLI AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - AMMENDA DI € 400,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SERVICI ALBERTO; SEGUITO GARA CALCINELLI/FERMIGNANESE DEL 15.1.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 del 18.1.2012) Con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 101/2012, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava le sanzioni specificamente indicate epigrafe. Avverso dette sanzioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’U.P.D. Saltara Calcinelli, chiedendone, per entrambe, una congrua riduzione. A dire della reclamante: - non vi sarebbe certezza in ordine all’appartenenza dei sostenitori che, durante la gara, protestarono nei confronti dell’arbitro; - i propri dirigenti si adoperarono per tutelare l’incolumità dell’ufficiale di gara accompagnandolo al termine dell’incontro fin fuori della zona recintata; - non può asserirsi che il colpo al borsone dell’arbitro fu volontario; - il calciatore Servici protestò nei confronti dell’arbitro, esprimendo il suo dissenso per l’andamento della gara, senza tuttavia mai strattonarlo e porgendogli, comunque, la mano. Sentito a chiarimenti l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante ed al calciatore Servici. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi, minacciosi e gravemente irriguardosi, come nel caso in esame; • ritenuto che i fatti posti in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro devono essere ricompresi – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; • ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti per una rideterminazione dell’entità delle sanzioni impugnate. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’U.P.D. Saltara Calcinelli in distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la sanzione dell’ammenda applicata alla società ed ordina incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la sanzione della squalifica applicata al calciatore Servici Alberto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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