COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/01/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Cavalli Giacomo – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/01/2012 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Cavalli Giacomo – Campionato di Promozione
La Società Liventinagorghense ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/01/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro
giornate assunta a carico del giocatore Cavalli Giacomo: “una giornata per l’espulsione e tre giornate per contegno
gravemente irriguardoso verso l’arbitro nonché per reiterate frasi blasfeme”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Liventinagorghense
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuta non particolarmente irriguardosa la condotta tenuta dal giocatore Cavalli Giacomo
considerata più congrua la sanzione di tre giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Liventinagorghense;
- di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cavalli Giacomo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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