COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE GIOCATORE MARON NICOLA (TESSERATO A.C.D. CASTELBALDOMASI) – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 –Squalifica sino al 30/6/2013 – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.2. OPPOSIZIONE GIOCATORE MARON NICOLA (TESSERATO A.C.D.
CASTELBALDOMASI) - CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 –Squalifica sino al 30/6/2013 – Campionato di 2^ Categoria
Il Calciatore Maron Nicola – tesserato per la Società Castelbaldomasi – ha presentato rituale ricorso avverso la delibera
assunta a suo carico dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 41 del 14/12/2011, con la quale ha
assunto la squalifica a suo carico sino al 30/6/2013 : “perché al termine della gara aggrediva un giocatore avversario
provocandogli danni fisici di notevole entità”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal giocatore Maron Nicola;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato il contenuto del rapporto e del supplemento già in atti, dichiarando di
aver visto personalmente il giocatore Nicola Maron compiere il gesto violento e volontario nei confronti del calciatore
Marco Coppari;
sentito personalmente il ricorrente Maron Nicola che ha ammesso di aver colpito volontariamente il giocatore su
nominato, riconoscendo di aver commesso un gesto deprecabile, evidenziando peraltro di non aver avuto l’intenzione di
fare del male al proprio avversario
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal giocatore Maron Nicola (Castelbaldomasi);
- di ridurre al 31 dicembre 2012 la sanzione della squalifica a carico del ricorrente;
- di disporre la restituzione della tassa reclamo versata.
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