COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.4. OPPOSIZIONE ASD C.F. BARDOLINO VERONA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 21 del 9/12/2011 – Applicazione art. n. 17/1 C.G.S. gara Vicenza – Bardolino del 26/11/2011; Squalifica sino al 29/12/2011 allenatore Comin Fabiana; Inibizione sino al 29/12/2011 Dirigente accompagnatore Ricci Libero – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.4. OPPOSIZIONE ASD C.F. BARDOLINO VERONA
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 21 del 9/12/2011 – Applicazione
art. n. 17/1 C.G.S. gara Vicenza - Bardolino del 26/11/2011; Squalifica sino al 29/12/2011 allenatore
Comin Fabiana; Inibizione sino al 29/12/2011 Dirigente accompagnatore Ricci Libero – Campionato
Juniores Regionale
La Società ASD C.F. Bardolino ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale
pubblicate nel Comunicato n. 21 del 9/12/2011, con le quali sono state adottate le sanzioni indicate in oggetto per i
seguenti motivi :
“emerge dal R.A. che al 43' del primo tempo una giocatrice della società Bardolino, a seguito di uno scontro di gioco,
rimaneva a terra senza rialzarsi. L'Arbitro non se ne avvedeva immediatamente, pertanto l'allenatrice Comin Fabiana e il
Dirigente Acc. Ricci Libero entravano sul terreno di gioco per prestare i primi soccorsi e richiamare l'attenzione
dell'Arbitro, seppur con frasi irriguardose.
L'Arbitro a questo punto sospendeva la gara al fine di permettere i soccorsi, anche in attesa dei sanitari.
Prima dell'apertura dei cancelli per permettere l'ingresso dell'ambulanza, un tifoso della società Bardolino entrava in
campo dirigendosi verso la giocatrice infortunata rivolgendo frasi offensive all'Arbitro.
Dopo l'apertura dei cancelli, una decina di tifosi ospiti, nonostante l'invito dei dirigenti locali di non entrare, entravano in
campo per insultare l'Arbitro.
L'Arbitro pertanto rientrava negli spogliatoi e visto che i tifosi lo aspettavano chiamava i capitani e decretava la
sospensione definitiva della gara ritenendo che fossero venute a mancare le condizioni per permettergli di proseguire il
normale e regolare svolgimento della gara.
Premesso che codesto G.S. deve decidere solo sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali (art. 29 e 35 CGS); il
G.S. delibera di sanzionare la società Bardolino Verona con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
: Vicenza Calcio Femminile - bardolino Verona 3 - 0; di infliggere all'Allenatrice Comin Fabiana e al Dir. Acc. Ricci Libero
l'inibizione fino al 29.12.2011”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente osserva che i provvedimenti disciplinari a carico di Comin Fabiana (Allenatrice) e Ricci Libero (Dirigente
accompagnatore) non sono impugnabili ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 3, lettera b);
esaminato il ricorso presentato dalla Società Bardolino Verona nella parte relativa all’applicazione della sanzione sportiva
della perdita della gara, oggi presa in esame (applicazione art. 17, comma 1 del C.G.S.);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel rapporto di gara e relativo supplemento;
constatato che non sono emerse diverse ragioni per discostarsi dalle decisioni assunte dal Giudice Sportivo Regionale;
considerato infine che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, riveste prova
piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il reclamo presentato dalla Società Bardolino Verona;
- di confermare a carico della Società Bardolino l’applicazione dell’art. 17, comma 1 del C.G.S., che determina la
sanzione sportiva della perdita della gara di cui al ricorso, che va così omologata : Vicenza Calcio Femminile –
Bardolino Verona 3- 0;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso relativa alla sanzione della squalifica sino al 29/12/2011 a carico
dell’allenatore Comin Fabiana;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso relativa alla sanzione della inibizione sino al 29/12/2011 a carico del
Dirigente accompagnatore Ricci Libero;- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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