F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (484) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA PASINI, PIERFRANCESCO GALLIZZI (Fallimento Società AC Pro Sesto Srl) ▪ (nota n. 2224/1303 pf 09-10/AM/ma del 14.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012
(484) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA PASINI, PIERFRANCESCO GALLIZZI (Fallimento Società AC Pro Sesto Srl) ▪ (nota n. 2224/1303 pf 09-10/AM/ma del 14.10.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 14.10.11 il Procuratore federale, ad integrazione e sostituzione di parte di precedente deferimento del 28.4.11 (con lo stralcio della posizione di Pasini e Gallizzi per un mero errore materiale di trascrizione), ha deferito avanti questa Commissione i Signori Elisabetta Pasini, Presidente, dal 29.10.07 al 29.6.09, del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl, Pierfrancesco Gallizzi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 29.10.07 al 14.7.09, della medesima Società, entrambi per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS - in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche in seno al CdA della Pro Sesto, determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società. All’inizio della riunione odierna il Signor Pierfrancesco Gallizzi, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Pierfrancesco Gallizzi, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Pierfrancesco Gallizzi, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 8 (otto)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Sig.ra Elisabetta Pasini. L’incolpata, nel termine previsto, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, evidenzia il suo ruolo attivo nel tentativo di risanamento societario tramite la ricerca di afflussi di denaro dei soci prima e di potenziali acquirenti societari poi, rassegnando le dimissioni non appena resasi conto di non riuscire nel suo intento.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della deferita e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per la Sig. ra Elisabetta Pasini : 3 (tre) anni di inibizione.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va complessivamente accolto. Il soggetto deferito, infatti, risulta aver amministrato la Società Pro Sesto Srl tra il 2007 e il 2009, dunque nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, emessa con sentenza dal Tribunale di Monza il 31.3.10. Durante il periodo di gestione della Sig.ra Pasini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.7.07 al 29.6.09, il patrimonio societario è stato in costante e crescente perdita (da - € 335.680,00 del bilancio al 30.6.07 a – € 987.042,00 del bilancio al 30.6.09) nonostante gli interventi dei soci - con insufficienti versamenti di capitali a parziale copertura delle ingenti perdite - che hanno consentito alla Società di sopravvivere, sia pur malamente e in perdita d’esercizio (da - € 1.157.145,00 del 2007 al - € 2.807.373,00 del 2009) per altro tempo durante il quale gli amministratori, lungi dal riuscire a risanare i bilanci, con una gestione evidentemente non corretta, almeno da un punto di vista economico finanziario, hanno ampliato - proseguendo ugualmente l’attività - il
dissesto societario, sfociato nella conclamata insolvenza e, da ultimo, nella inevitabile dichiarazione di fallimento. Il tutto anche nonostante i tempestivi rilievi COVISOC, fin dal febbraio 2007, e i richiami del Collegio Sindacale (gli amministratori non hanno nemmeno convocato l’assemblea per la ricostituzione del capitale sociale). In un quadro del genere, non possono essere considerate scriminanti, pertanto, le su citate difese svolte dall’odierna deferita.
Il dispositivo
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto) al Sig. Pierfrancesco Gallizzi. Infligge la sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) alla Sig.ra Elisabetta Pasini.
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