F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO, (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) ▪ (nota n. 2236/756 pf 09- 10/AM/ma del 17.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO, (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) ▪ (nota n. 2236/756 pf 09- 10/AM/ma del 17.10.2011). Con provvedimento del 17 ottobre 2011, il Procuratore federale vicario ha deferito il Sig. Michele Pirro, all'epoca dei fatti, come da risultanze documentali in atti, consigliere delegato della SS Venezia Calcio Spa, nonché Direttore amministrativo e Responsabile dei rapporti della richiamata compagine societaria con la ex Lega Professionisti Serie C (attualmente denominata Lega Italiana Calcio Professionistico), in ragione di una serie di comportamenti assunti in violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento alla disciplina domestica di settore di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F.. Si precisa che, in ordine ai medesimi addebiti, il Sig. Pirro era stato originariamente sottoposto a procedimento disciplinare, unitamente ad altri soggetti, con deferimento del 9 febbraio 2011 (prot. n. 5393/576pf09-10/AM/ma); tuttavia, nel corso della riunione del 28 aprile 2011, fissata per la discussione, la relativa posizione era stata stralciata rispetto a quella degli altri deferiti per difetto di notificazione dell'atto di deferimento, con evidente pregiudizio ai fini dell'instaurazione di un regolare contraddittorio. Nei termini assegnati il Sig. Pirro non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Catalano, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: anni 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Michele Pirro. Nessuno è comparso per la parte deferita. La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Invero, all'esito dell'attività inquirente, essenzialmente basata su risultanze di natura documentale, emerge, in maniera incontestabile, che il Sig. Pirro, in considerazione delle rilevanti attribuzione riservategli, ha senz'altro contribuito (come detto, unitamente agli altri soggetti già deferiti dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale in relazione a violazioni disciplinari della medesima natura) a determinare lo stato di dissesto economico-finanziario alla base del fallimento della SS Venezia Calcio Spa, dichiarato dal Tribunale di Venezia in data 29 ottobre 2009, con conseguenziale revoca dell'affiliazione della predetta Società sportiva da parte della F.I.G.C.. In effetti, risulta documentalmente provato che, avuto riguardo alla s.s. 2007/2008, il Sig. Pirro ricoprì il ruolo di Direttore Amministrativo del sodalizio veneziano e di Responsabile dei rapporti con la ex Lega Professionisti Serie C (attualmente Lega Italiana Calcio Professionistico). Con riferimento, invece, alla s.s. 2008/2009, il medesimo Sig. Pirro, in occasione del C.d.A. della SS Venezia Calcio Spa del 24 luglio 2008, fu nominato consigliere delegato, con attribuzione di poteri ad hoc per intrattenere rapporti con la ex Lega Professionisti Serie C e la Co.Vi.So.C., nonché, nei limiti di spesa contenuti in € 50.000,00, di ulteriori poteri connessi all'ordinaria amministrazione della Società, quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo (cfr. pag. 16 Relazione), quello di emettere, firmare e quietanzare fatture, di esigere e cedere somme comunque dovute alla Società sportiva, di aprire o chiudere conti correnti bancari, di disporre o prelevare da detti conti, anche mediante assegni a favore della Società o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide sia sulle linee di credito o anche allo scoperto. Non solo. Inoltre, successivamente, in data 3 settembre 2008, all'esito di altro C.d.A. della SS Venezia Calcio Spa (cfr. pag. cit. Relazione), al Sig. Pirro furono estese le deleghe per impegnare la predetta Società sportiva dinanzi alla Lega di appartenenza e alla F.I.G.C., per la stipula dei contratti di prestazione sportiva con i tesserati, per la sottoscrizione dei tesseramenti con i calciatori del settore giovanile, per i rapporti e la rappresentanza con il C.O.N.I., oltre che per tutto ciò che avesse attinenza con eventuali controversie in ambito F.I.G.C. e C.O.N.I.. Ora, alla luce delle circostanze (puntualmente indicate in seno alla cit. Relazione) che hanno contraddistinto la dissennata gestione della SS Venezia Calcio Spa antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, é di tutta evidenza che anche il Sig. Pirro vi abbia contribuito, nel tempo, mediante un poco corretto esercizio delle proprie attribuzioni, come osservato, tutte di una certa rilevanza e, per ciò stesso, senz'altro in grado di influire, se mal esercitate, sull'equilibrio economico-patrimoniale societario. Tanto é vero, peraltro, che il Sig. Pirro era stato già deferito e sanzionato dagli organi di giustizia domestica, proprio relativamente a comportamenti tenuti in violazione di norme di corretta gestione societaria (cfr. pagg. 33, 34 e 35 cit. Relazione). In conclusione, sia pur proporzionalmente e in ragione dell'effettiva l'incidenza della condotta disciplinarmente rilevante riferibile al Sig. Pirro, la responsabilità del deferito non può che essere integralmente affermata. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, dispone a carico del Sig. Michele Pirro, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre).
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