F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTOPH CONCINA (Fallimento Società Gallipoli Calcio Srl) ▪ (nota n. 2793/308 pf 10-11/AM/ma dell’8.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012
(87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTOPH CONCINA (Fallimento Società Gallipoli Calcio Srl) ▪ (nota n. 2793/308 pf 10-11/AM/ma dell’8.11.2011).
Il deferimento .
Con provvedimento del 8.11.11 il Procuratore federale, ad integrazione e sostituzione di parte di precedente deferimento del 4.8.11 (con lo stralcio della posizione del Concina per un difetto di notifica), ha deferito avanti questa Commissione il Signor Christoph Concina, socio di minoranza dal 11.8.09 al 30.11.09, della Società Gallipoli Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, CGS non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’acquisto e al mancato pagamento delle quote sociali del Gallipoli. L’incolpato, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Christoph Concina: 1 (uno) anno di inibizione.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va complessivamente accolto. Il soggetto deferito, infatti, risulta essere stato socio della Società Gallipoli Calcio Srl nel periodo 11.8.09 – 30.11.09, per aver acquistato dai Sigg. Vincenzo ed Antonio Barba, in
data 11.8.09, l’1% delle quote del capitale societario. Come corrispettivo di detto acquisto parte venditrice avrebbe dovuto incassare una somma che, invece, secondo la denuncia del 31.12.09 degli stessi venditori, non sarebbe mai stata loro versata (circostanza mai contestata dal deferito). Risulta comunque certo, dalla documentazione in atti, che, in data 30.4.10, la Procura di Lecce ha disposto il rinvio a giudizio dell’odierno deferito perché, in concorso col Sig. Daniele D’Odorico (acquirente del pacchetto societario del 99%), con artifici e raggiri inducevano in errore i Signori Antonio e Vincenzo Barba (parte venditrice del pacchetto azionario) inducendoli a cedere loro le dette quote societarie procurandosi un ingiusto profitto ed ingente danno patrimoniale ai signori Barba cui non veniva versato alcunché del prezzo stabilito per la cessione del totale delle quote (stabilito in € 3.115.520,00). Il 30.11.09, peraltro, il Sig. Concina ha poi venduto il suo 1% di quote al Sig. Daniele D’Odorico. La cattiva gestione economico finanziaria durante la proprietà dei Signori Barba prima, e dei Signori D’Odorico e Concina poi, ha inoltre condotto all’insolvenza societaria e, da ultimo, alla dichiarazione di fallimento del luglio 2010. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Christoph Concina la sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno).
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