F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER LUIGI COTTINI (all’epoca dei fatti, coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia, nel periodo 2005-2008) ▪ (nota n. 3093/256 pf 10- 11/SP/blp del 17.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER LUIGI COTTINI (all’epoca dei fatti, coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia, nel periodo 2005-2008) ▪ (nota n. 3093/256 pf 10- 11/SP/blp del 17.11.2011). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il Sig. Valter Luigi Cottini, quale coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia nel periodo 2005-2008, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 1 del CGS vigente, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore giovanile e scolastico, del Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.C. (C.U. n. 171/A del 5 giugno 2003), in particolare il Titolo IV, gli articoli 11 (documentazione dei costi) e 40 (responsabilità della gestione), nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali, in particolare in materia di gestione amministrativa e contabile, per aver tenuto un comportamento scorretto di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale: A) avendo utilizzato per finalità non istituzionale e/o in modo ingiustificato e/o comunque privo della relativa documentazione giustificativa, beni, valori ed utilità del Comitato, da lui ricevuti per la carica federale ricoperta (denaro, rimborsi non dovuti, ecc.); B) avendo posto a carico del Comitato spese evidentemente personali di vario genere (acquisto di beni e servizi di natura strettamente personale e/o familiare); C) omettendo di restituire in tempi ragionevoli beni, valori ed utilità del Comitato da lui richieste e ricevuti per la carica federale ricoperta (anticipi di spesa e rimborsi non dovuti). Il deferito si è difeso con memoria, chiedendo di poter acquisire la documentazione concernente il proc. 1014/2009-2010/ind 341 2009/2010, nonché escutersi alcuni testi ed ha affermato di aver subito, durante la sua carica, numerose ispezioni senza che gli fosse addebitato alcunché. Ha poi fornito la propria versione dei fatti in ordine ad alcuni pagamenti da lui disposti. Alla riunione del 26/1/2012 il Procuratore federale ha richiesto l’inibizione per 5 anni, con preclusione ed il difensore del deferito ha chiesto in via principale il proscioglimento ed in via subordinata applicarsi la sanzione minima ritenuta di giustizia, dandosi atto della continuazione in relazione al giudicato già formatosi per fattispecie analoghe. Preliminarmente è opportuno evidenziare che la richiesta di copia dei documenti concernenti l’altro procedimento (definito) da cui il deferito è stato attinto, non è ammissibile, atteso che il Cottini avrebbe potuto, all’epoca del detto giudizio, estrarre le copie da lui volute; in ogni caso tratterebbesi di copie di documenti che non afferiscono alla fattispecie per cui è lite, avendo tale procedimento definito altre fattispecie disciplinari, seppur analoghe. La richiesta prova testimoniale è parimenti inammissibile, essendo le circostanze che il deferito intenderebbe provare ininfluenti sulla decisione, dovendo questo Giudice limitarsi a valutare se le causali che risultano dalla documentazione esaminata dagli ispettori siano riferibili ad attività compatibili con quelle del Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia. Ciò detto, si osservi che al caso de quo va applicato l'articolo 19 n. 1 del CGS, in base al quale i soggetti dell'Ordinamento federale sono punibili per i fatti commessi in costanza di tesseramento, anche se non più tesserati nel momento in cui vengono deferiti e giudicati, come nella fattispecie in esame. Ciò premesso, la Commissione osserva che la responsabilità del deferito risulta comprovata dal verbale del Servizio ispettivo della F.I.G.C, redatto in occasione della verifica effettuata in data 7/10/2010 sulla contabilità gestita e tenuta dall'ex coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia, Sig. Valter Luigi Cottini, (peraltro già condannato dalla scrivente Commissione per fatti analoghi a quelli per cui è oggi deferito, giusto C.U. 22/CDN 2010/2011), dal quale emergono ulteriori irregolarità e carenze documentali. Premesso che il Sig. Cottini ha ricoperto l'incarico di Presidente e poi coordinatore del Settore giovanile e scolastico del Comitato Regionale della Lombardia dal 16 marzo 2005 fino al 31 luglio 2009 (quando è stato sostituito da altro coordinatore), si osservi che dalle nuove verifiche effettuate è risultato che il deferito ha impropriamente fatto uso, sotto varie forme, di somme di denaro, anche di rilevante valore, per finalità estranee all'incarico ricoperto e, comunque prive di giustificazioni compatibili e conferenti all’attività federale. Tali sono le seguenti voci di spesa: - € 174,65 per spesa alimentare presso supermercato Esselunga (ordinativo 575 del 21.10.2005); - € 900,00 per l'acquisto biglietti stadio semifinali Mondiali 2006 nr. 5 biglietti x € 180,00 (ordinativo 166 del 03.04.2006); - € 560,00 per un soggiorno a Ziano di Fiemme (TN) dal 25.12.2006 al 02.01.2007 (ordinativo nr. 42 del 29.01.2007); - € 601,82 per l'acquisto di prodotti di bellezza (ordinativo 688 del 20.12.2006); - € 1.312,20 per l'acquisto di prodotti e trattamenti di bellezza (ordinativo 462 del 31.12.2007); - € 3.000,00 bonifico per "trasferimento contributo" a favore di Clelia Vanzo (moglie di Cottini) (ordinativo 176 del 23.12.2008); - € 4.000,00 bonifico per "reso anticipo tornei" a favore di Clelia Vanzo (moglie di Cottini) (ordinativo 177 del 23.12.2008). A quanto sopra si aggiunga che, nel corso dei precedenti accertamenti svolti, i due collaboratori amministrativi del Comitato Regionale, Signori Edoardo Ranzini e Giancarlo Galmarini, ascoltati in merito all'attività di gestione svolta dal Sig. Cottini, avevano confermato la carenza di documentazione giustificativa, anticipazioni di cassa per spese strettamente personali, mancati recuperi delle stesse ovvero indebiti rimborsi. Alla luce di quanto sopra non vi è chi non veda che il comportamento posto in essere dal Sig. Cottini integra profili disciplinarmente rilevanti, stante il mancato rispetto delle disposizioni federali in materia di amministrazione e contabilità delle strutture e di elementari regole di buona gestione. I fatti accertati integrano, quindi, la violazione disciplinare di cui all'art. 1 CGS. Peraltro, attesa anche la sussistenza di una precedente condanna specifica per fatti analoghi, (scaturiti, al pari di quelli oggetto della presente disamina, da un'unica ispezione), e per i quali si è già formato giudicato, nell’irrogare la sanzione, si deve necessariamente tener conto della continuazione della condotta posta in essere dal Cottini. P.Q.M. irroga al Sig. Valter Luigi Cottini la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei).
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