F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012 (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Societá ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 4026/630pf10-11/LG/AM/gb del 19.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012 (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Societá ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 4026/630pf10-11/LG/AM/gb del 19.12.2011). Deferimento della Procura federale a carico di ACR Messina Srl e della Sig.ra Chierichella Marcella, nella sua qualità di Presidente - Legale rappresentante della ACR Messina Srl, la prima a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante, la seconda per aver violato l’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21.6.2010, del Comunicato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, non avendo depositato entro il termine stabilito del 9.7.2010 ore 12, il modulo di censimento rielaborato in modo corretto. Detto deposito riguardava la documentazione relativa all’iscrizione al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2010/2011. All’inizio della riunione odierna la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società ACR Messina Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 666,67 (€ seicentosessantasei/67)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone per la Società ACR Messina Srl l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per la Signora Marcella Chierichella. Il Deferimento All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità in capo alla Signora Chierichella e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno). Nessuno è comparso per la parte deferita. Con provvedimento del 19.12.2011 la Procura federale ha deferito l’ACR Messina Srl e il suo Legale rappresentante - Presidente, Sig.ra Chierichella Marcella, a questa Commissione disciplinare nazionale, per le rispettiva responsabilità di cui in premessa, avendo violato gli obblighi sportivi posti a carico della Società all’epoca dell’inadempienza, affinché previo riconoscimento dell’illecito disciplinare, venissero erogate le conseguenti sanzioni a loro carico. La Sig.ra Chierichella non faceva pervenire alcuna nota difensiva né alcuna richiesta di proscioglimento. Tale comportamento è ancor più da considerarsi come riconoscimento di responsabilità in merito al fatto contestato. Alla stessa pertanto va irrogata la sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di € 666,67(€ seicentosessantasei/67) a carico della Società ACR Messina Srl; infligge alla Sig.ra Chierichella Marcella la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno).
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