F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (193) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BUFFONE (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl), DANIEL MAURIZI (all’epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota n. 3208/1909 pf10-11/SP/blp del 21.11.2011). Con atto del 21.11.2011, la Procura federale ha deferito:

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (193) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BUFFONE (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl), DANIEL MAURIZI (all’epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota n. 3208/1909 pf10-11/SP/blp del 21.11.2011). Con atto del 21.11.2011, la Procura federale ha deferito: ▪ il Sig. Giorgio Buffone, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per avere lo stesso addotto quale testimone, nell’ambito del procedimento innanzi al CDN, iscritto al n. 1315pf10-11, il Sig. Daniel Maurizi, nella piena consapevolezza che lo stesso avrebbe dovuto, così come ha poi fatto, dichiarare circostanze non veritiere, nonché per avere predeterminato le risposte che lo stesso teste avrebbe dovuto, ed ha poi reso, in sede di sua escussione innanzi alla CDN in data 11.5.2011; ▪ il Sig. Daniel Maurizi, all’epoca dei fatti Segretario Sportivo della Società Ravenna Calcio Srl, per avere per avere lo stesso reso dichiarazioni, nell’ambito del procedimento innanzi al CDN, iscritto al n. 1315pf10-11, e in sede di deposizione testimoniale dell’11.5.2011, nella piena consapevolezza che le stesse non erano veritiere ed erano state interamente predeterminate al fine di sottrarre alla punizione sportiva i soggetti deferiti; ▪ la Società Ravenna Calcio Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti antiregolamentari ascritti ai propri tesserati. Con memoria tempestivamente depositata, il Sig. Maurizi, che ha contestualmente quanto impropriamente richiesto a questa Commissione applicarsi la sanzione di € 500,00 ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, pur ammettendo le proprie responsabilità per i fatti allo stesso ascritti, ha chiarito di esservi stato costretto a causa della precaria situazione lavorativa con il Ravenna Calcio e delle insostenibili pressioni psicologiche alle quali sarebbe stato sottoposto dal Sig. Buffone. Dal canto suo, quest’ultimo ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione di questa Commissione a causa della sanzione della inibizione già inflitta allo stesso e in corso di espiazione; ha contestato poi l’utilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi dai deferiti innanzi al PM e al GIP nel procedimento penale n. 3628/2010; e, nel merito, ha precisato di aver sempre ispirato il proprio comportamento alla massima lealtà e correttezza, tanto innanzi alla Giustizia ordinaria quanto innanzi a quella sportiva, e di aver assunto posizioni illegittime a causa della nota situazione societaria. Alla riunione odierna, la Proura federale ha richiesto dichiararsi la responsabilità dei deferiti per i fatti agli stessi ascritti e quindi applicarsi la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Buffone, la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione da ogni ruolo e rango della Federazione al Sig. Maurizi e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Ravenna Calcio Srl. Il Sig. Maurizi, unico degli incolpati a partecipare all’odierna riunione, dopo essere intervenuto ammettendo le proprie responsabilità e scusandosi per il proprio comportamento, ha chiesto l’applicazione di una sanzione equa. Preliminare è la decisione sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Sig. Buffone, che sostiene di essere estraneo all’ordinamento sportivo in ragione della inibizione già inflitta da questa Commissione. L’eccezione è infondata in quanto la sanzione di che trattasi, ancorché in corso di espiazione, determina esclusivamente talune incapacità ma non l’uscita dall’ordinamento federale, ferma restando, ovviamente, la previsione di cui all’art. 1, comma 5, CGS, e la circostanza, non residuale, che la giurisdizione si incardina in ragione dei fatti oggetto del deferimento e del ruolo rivestito dai deferiti, nei confronti dei quali le sanzioni successivamente inflitte per altre vicende saranno oggetto di cumulo e decorreranno dall’espiazione di quelle cronologicamente più risalenti. Nel merito il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. Le dichiarazioni rese in fase di indagine, la documentazione acquisita e, soprattutto, il tenore delle memorie difensive consentono di ritenere raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti contestati. Le censure in forza delle quali il Buffone riterrebbe inutilizzabili i verbali di interrogatorio innanzi al PM ed al GIP del Tribunale di Cremona, pur essendo ai limiti dell’ammissibilità, devono ritenersi superate sia dalla omessa contestazione, da parte dello stesso, dei fatti posti a fondamento del deferimento e delle dichiarazioni rese dal Sig. Maurizi, sia, soprattutto, dalla conferma di aver assunto posizioni illegittime a causa delle difficoltà nelle quali si sarebbe trovata la Ravenna Calcio Srl. Su tale ultimo aspetto è bene chiarire che le stesse – per quanto gravi – non possono giustificare, in alcuna maniera, la reiterata commissione di illeciti tesi a sovvertire il risultato sportivo e l’andamento dei procedimenti disciplinari. Venendo al merito della vicenda, la Commissione ritiene credibile quanto riferito dal Maurizi circa le pressanti richieste alle quali sarebbe stato sottoposto del Buffone, al fine di rendere dichiarazioni compiacenti, sia perché lo stesso non era in alcuna maniera coinvolto nei procedimenti di che trattasi, sia perché non sussisteva alcun valido motivo perché si determinasse autonomamente in tal senso, sia, infine, perché l’unico che aveva interesse a che la testimonianza fosse orientata era proprio il Buffone che, difatti, lo indicava come teste. Per altro verso, le dichiarazioni che il Maurizi ha reso alla Procura federale, peraltro solo all’esito dell’interrogatorio del Buffone innanzi al GIP, non possono essere ritenute indicative né di una volontà collaborativa né di pentimento anche perché il deferito le ha effettuate a seguito di convocazione e non di presentazione spontanea e, soprattutto, una volta essere stato smentito dal Buffone che, evidentemente, non poteva mantenere la linea difensiva adottata innanzi agli Organi di Giustizia sportiva. La natura fraudolenta dei fatti commessi, anche quanto alle modalità attraverso le quali sono stati posti in essere, tanto più perché finalizzati specificamente all’ottenimento dell’impunità in un procedimento disciplinare, è manifestamente contraria ai principi di lealtà e correttezza ai quali si devono conformare i tesserati e, pertanto, deve essere oggetto di adeguate sanzioni, seppure in misura diversa da quella richiesta dalla Procura federale, con graduazione delle stesse in ragione dei differenti ruoli e qualifiche rivestiti dai deferiti, nonché dell’inserimento delle condotte contestate nel più ampio fenomeno del calcio scommesse, per cui il Sig. Buffone è stato tra l’altro già giudicato nella corrente stagione sportiva. Nello specifico, è bene considerare che i profili di responsabilità dei soggetti deferiti, per quanto chiarito in parte motiva, sono chiaramente differenti anche per gli effetti che hanno avuto e i vantaggi che, nelle intenzioni degli stessi, avrebbe ottenuto il solo Buffone. Va altresì tenuto conto del comportamento del Maurizi, il quale ha ammesso le proprie responsabilità e si è scusato per il proprio comportamento. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giorgio Buffone la sanzione della inibizione per anni 2 (due), al Sig. Maurizi Daniel quella della inibizione per anni 1 (uno) e alla Ravenna Calcio Srl quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it