F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (303) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MONOPOLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società FC Esperia Viareggio Srl), GIUSEPPE VANNUCCHI (Dirigente della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl ▪ (nota n. 4579/293 pf11-12/AA/ac del 18.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012
(303) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MONOPOLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società FC Esperia Viareggio Srl), GIUSEPPE VANNUCCHI (Dirigente della Società FC Esperia Viareggio Srl), Società FC ESPERIA VIAREGGIO Srl ▪ (nota n. 4579/293 pf11-12/AA/ac del 18.1.2012).
Visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18.1.2012 nei confronti:
▪ del Sig. Luigi Monopoli delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, commi 6 e 8, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alla gara del Campionato Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come illustrato nella parte motiva;
▪ del Sig. Giuseppe Vannucchi, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, e 22, comma 8, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Viareggio, la distinta della gara del Campionato di Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Monopoli non ne avesse titolo perché squalificato come descritto nella parte motiva;
▪ della FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS; letta la memoria inviata nei termini dalla deferita FC Esperia Viareggio Srl; ascoltato il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per anni 2 (due) per il calciatore Luigi Monopoli da scontarsi nel campionato in corso; inibizione per anni 2 (due) per il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Vannucchi;
ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di calcio per la FC Esperia Viareggio Srl; ascoltato il difensore dei deferiti, il quale ha insistito per il proscioglimento degli stessi da ogni imputazione o in via subordinata con l’applicazione della sanzione minima, in analogia ad altri precedenti già decisi dalla Commissione disciplinare nazionale; ritenuto che la Procura federale ha basato il proprio deferimento sulle violazioni sopra indicate; ritenuto che risulta dagli atti che il calciatore Luigi Monopoli partecipava alla gara del Campionato Lega Pro I Divisione Ternana-Viareggio del 4.9.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, e che il Signor Giuseppe Vannucchi sottoscriveva, in qualità di dirigente accompagnatore della FC Esperia Viareggio Srl, la distinta della gara del Campionato di Lega Pro I Divisione Ternana- Viareggio del 4.9.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Monopoli non ne avesse titolo perché squalificato; valutato che da ciò consegue la responsabilità oggettiva della FC Esperia Viareggio Srl a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta ai propri tesserati; considerato l’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi;
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: per Luigi Monopoli squalifica per n. 2 (due) gare da scontarsi nel campionato in corso in gare ufficiali; per Giuseppe Vannucchi l’inibizione per mesi 1 (uno); per la FC Esperia Viareggio Srl l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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