F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (181) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE PANE (già Calciatore della Società SS Cavese 1919 Srl attualmente tesserato per SS Barletta Calcio 1919 Srl), FULVIO MARRUCCO (Agente di Calciatori), Società SS CAVESE 1919 Srl ▪ (nota n. 3048/1587 pf10-11/GR/mg del 16.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012
(181) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE PANE (già Calciatore della Società SS Cavese 1919 Srl attualmente tesserato per SS Barletta Calcio 1919 Srl), FULVIO MARRUCCO (Agente di Calciatori), Società SS CAVESE 1919 Srl ▪ (nota n. 3048/1587 pf10-11/GR/mg del 16.11.2011).
Con provvedimento del 16 novembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Pasquale Pane, calciatore della SS Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori, per avere disatteso l’obbligo di conferimento esclusivo dell’incarico per avere, in costanza di rapporto contrattuale pienamente valido ed efficace con l’agente Antimo Grillo, conferito ulteriore mandato ad altro agente calciatori; b) il Sig. Fulvio Marrucco, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma sia in
relazione agli artt. 3, comma 4, e 19, commi 1 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per avere accettato, in data 7 marzo 2011, il mandato conferitogli dal calciatore Pasquale Pane, all’epoca vincolato con altro agente in virtù di mandato siglato in data 13 giugno 2009 e scadente in data 12 giugno 2011; c) la SS Cavese 1919 Srl, in persona del Legale rappresentante pro tempore, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, delle violazioni ascritte al proprio calciatore, Sig. Pasquale Pane. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Pasquale Pane, Fulvio Marrucco e la SS Cavese 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Pasquale Pane, Fulvio Marrucco e la SS Cavese 1919 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Pane, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre a quella della squalifica di 1 (una) giornata, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) e 1 (una) giornata di squalifica; pena base per il Sig. Fulvio Marrucco, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) oltre a quella della sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 333,00 (trecentotrentatré/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) al Sig. Pasquale Pane, ammenda di € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) oltre alla squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;
b) al Sig. Fulvio Marrucco, ammenda di € 3.340,00 (€ tremilatrecentoquaranta/00) oltre alla inibizione di giorni 10 (dieci);
c) alla Società SS Cavese 1919 Srl, ammenda di € 333,00 (€ trecentotrentatré/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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