F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 25 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE KALADZE KAKHA SEGUITO GARA GENOA/LECCE DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 25 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 01 Febbraio 2012
1) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE KALADZE KAKHA SEGUITO GARA GENOA/LECCE DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A (Com. Uff. n. 64 del 17.10.2011)
Premesso che il Genoa Cricket and Footbal Club S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al calciatore Kaladze Kakha in seguito alla gara Genoa/Lecce del 16.10.2011 e che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente di quanto è contenuto nel rapporto dell’arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; rilevato che nel rapporto del direttore di gara, signor Gabriele Gava, è testualmente rappresentato che il giocatore della odierna società ricorrente, Kakha Kaladze dopo aver ricevuto una ammonizione “applaudiva nei miei confronti (…) dopo averlo espulso veniva verso il sottoscritto puntandomi con il dito e spingendomi leggermente sulla spalla ed urlandomi sei un deficiente …(bestemmia)”; considerato che il comportamento tenuto dal calciatore si è articolato in quattro atteggiamenti ben distinti, seppure manifestatisi in un unico contesto temporale che tuttavia non impedisce la loro atomizzazione, visto che il predetto calciatore ha dapprima contestato platealmente, applaudendo, la decisione del direttore di gara di ammonirlo, ha poi mantenuto un atteggiamento evidentemente minaccioso nei confronti del direttore di gara stesso, successivamente ha provveduto ad ingiuriarlo, per poi concludere l’intera operazione comportamentale pronunciando una bestemmia; ritenuto che, confermata la singola portata violativa delle norme regolamentari riferibile a ciascuno dei quattro comportamenti mantenuti dal Kaladze nei confronti del direttore di gara, va considerata congrua la sanzione inflitta, tenuto in particolare conto che per l’aver pronunciato l’espressione blasfema più sopra riportata il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore il minimo della sanzione prevista dall’art. 19, comma 3-bis, C.G.S. (1 giornata di squalifica); verificato, conclusivamente e per le ragioni sopra illustrate, che appaiono infondate le censure dedotte nel ricorso proposto, stimandosi congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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