F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012 3) RICORSO DELL’U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE BRUMANA PAOLA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO DEL 01.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012
3) RICORSO DELL’U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE BRUMANA PAOLA SEGUITO GARA RIVIERA DI ROMAGNA/GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO DEL 01.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con Com. Uff. n. 33 del 3.11.2011 ha inflitto 3 giornate di gara di squalifica alla calciatrice Brumana Paola “per aver colpito volontariamente, disinteressandosi dell’azione di gioco, un avversario con un calcio alla caviglia” al
23’ del secondo tempo dell’incontro Nel gravame, la società ricorrente , dopo aver sottolineato la diversità della ricostruzione dei fatti fra il referto ed il supplemento arbitrale (nel quale ultimo il giudice di gara ha aggiunto il termine “volontariamente” per descrivere l’azione fallosa che ha portato all’espulsione della calciatrice del Tavagnacco), ha chiesto la riduzione della squalifica “ad una sola giornata ovvero nella misura ritenuta di giustizia equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. Il ricorso merita accoglimento. Peraltro, non per la diversità della ricostruzione dei fatti fra il referto ed il supplemento arbitrale come sostenuto da parte ricorrente. Infatti, l’aggiunta nel supplemento del termine “volontariamente” per descrivere il colpo da tergo inferto all’avversaria dalla calciatrice Paola Brumana (espulsa e poi sanzionata con 3 giornate di squalifica) non fa che ulteriormente specificare la volontarietà dell’atto distinguendolo dal normale fallo di gioco. Ciò che invece induce il Collegio a ridurre equamente l’entità della squalifica è il fatto che l’intervento falloso, ancorché correttamente sanzionato dall’arbitro con l’espulsione, non è stato contrassegnato da particolare violenza ed il generico riferimento alla volontarietà dell’azione fallosa
contenuto nel supplemento del referto arbitrale non è idoneo a supplire a tale specifico requisito. Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposta dall’U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Tavagnacco (Udine), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Paola Brumana a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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