F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012 4) RICORSO DELLA S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCUCCI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING TERNI/ PONTEVECCHIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012 4) RICORSO DELLA S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCUCCI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING TERNI/ PONTEVECCHIO DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) Con atto, datato 9.11.2011, la Società S.S.D. Sporting Terni S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Taccicco Marco, la squalifica per 5 gare effettive di gioco a seguito della gara Sporting Terni/Pontevecchio del 30.10.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'assistente arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento offensivo ed irriguardoso, tenuto dal calciatore della Società ricorrente, Taccucci Marco nei confronti dell’assistente arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sporting Terni S.r.l. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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