F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DEL CALCIATORE ROLANDO BIANCHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITO GARA TORINO/BARI DEL 13.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 14.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 01 Febbraio 2012
1) RICORSO DEL CALCIATORE ROLANDO BIANCHI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITO GARA TORINO/BARI DEL 13.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 14.11.2011)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 41 del 14.11.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del signor Rolando Bianchi, calciatore tesserato in favore del Torino F.C., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara disputata in data 13.11.2011 tra il Torino F.C. e la A.S. Bari e, segnatamente, “ per avere, al 36° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un Assistente”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Rolando Bianchi, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, il reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica, se del caso con una commutazione in un’equa ammenda. Analoghe conclusioni sono state rassegnate all’esito della discussione. Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati. Occorre prendere abbrivio dal rapporto redatto dall’assistente signor Mauro Bernardoni,fonte diretta dei fatti in addebito: “al 36° del secondo tempo, il n°9 sig. Rolando Bianchi della società Torino, a pallone in gioco ma lontano dall’azione di gioco, colpiva al volto in modo violento con l’avambraccio un avversario che, si trovava alle sue spalle. Il calciatore del Bari finiva a terra dolorante ma poteva comunque proseguire la gara…”. Orbene, la dinamica dei fatti, come ricostruita nel menzionato rapporto, non fornisce un sicuro appiglio alla ricostruzione privilegiata dal Giudice di prime cure e posta a fondamento del provvedimento disciplinare fatto oggetto di gravame. Osserva, infatti, questa Corte che il comportamento del calciatore, pur censurabile e sanzionabile, non appare caratterizzato dalla intenzionalità di creare danno o pericolo di danno per l'avversario, mancando la verifica di una pur astratta idoneità lesiva caratterizzata dalla volontarietà e/o dalla premeditazione. Anzitutto non può essere sottovalutato il fatto che il contatto in questione sia avvenuto durante una fase di gioco, mentre i due calciatori erano l’uno davanti all’altro ( “..avversario che si trovava alle sue spalle…”). Di talchè, non è possibile escludere, nonostante la distanza dell’evento dal luogo in cui si stava svolgendo l’azione, che il movimento del calciatore Rolando Bianchi sia stato posto in essere, comunque, nell’ambito della sua partecipazione alla corale manovra imbastita dalla propria squadra. Ed, invero, l’utilizzo dell’avambraccio (e non, dunque, del gomito, come erroneamente rilevato dal Giudice di prime cure) si rivela coerente – così come dedotto nel gravame - con il tentativo del reclamante di liberarsi del diretto avversario mediante una condotta che, ancorchè scorretta, si poneva però in rapporto di diretta strumentalità funzionale con gli scopi propri della competizione sportiva. D’altro canto, dagli atti di gara non emerge inconfutabilmente la portata sicuramente violenta della condotta tenuta dal sig. Bianchi, anche in considerazione dell’assenza di conseguenze lesive per la vittima del divisato contrasto, com’è fatto palese dalla circostanza che il calciatore del Bari poteva proseguire la gara. In definitiva, emerge dal gesto del Bianchi la sua sicura ascrivibilità nell’alveo della condotta antisportiva e contraria ai principi di lealtà, senza che altro profilo di disvalore possa, però, emergere dalle relazioni surriferite. Le suesposte osservazioni, anche in via di fatto, sono complessivamente idonee a far ritenere parzialmente fondato il contenuto del reclamo, di talché può accogliersi in parte lo stesso, riducendo la sanzione (già inflitta dal Giudice Sportivo nella misura della squalifica per 3 giornate effettive di gara) a 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Rolando Bianchi riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.
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