F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 1) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE IANNINI SEGUITO GARA ALLIEVI NAZIONALE CELANO/L’AQUILA DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell’8.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 30 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 02 Febbraio 2012 1) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE IANNINI SEGUITO GARA ALLIEVI NAZIONALE CELANO/L’AQUILA DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell’8.11.2011) Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 dell’8.11.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Davide Iannini. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Celano/L’Aquila del 6.11.2011, nei pressi degli spogliatoi, lo Iannini colpiva con un violento pugno alla guancia un avversario. Avverso tale provvedimento la società L’Aquila Calcio 1927 S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.11.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.11.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall’Aquila Calcio 1927 di L’Aquila dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it