F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 03 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DELLA S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 S.R.L. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F., EMESSA DALL’UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C., RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BERNARDINI ALESSANDRO NATO IL 21.1.1987, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOC. LIVORNO CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D del 20.6.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 03 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 01 Febbraio 2012
1. RICORSO DELLA S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 S.R.L. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F., EMESSA DALL’UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C., RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BERNARDINI ALESSANDRO NATO IL 21.1.1987, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOC. LIVORNO CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D del 20.6.2011)
Con ricorso proposto in data 28.7.2011, la S.S.D. Verbania Calcio 1959 S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale la delibera di cui al Com. Uff. n. 29/D del 20.6.2011 con la quale la Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. ha annullato la certificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F., emessa in suo favore dall'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., relativamente al calciatore Alessandro Bernardini, attualmente tesserato in favore della società Livorno Calcio S.r.l.. Adduce in buona sostanza la ricorrente che la C.V.E. avrebbe errato nel ritenere che, nell’ambito della cessione dell’azienda della fallita Associazione Sportiva Verbania Calcio, il cui avvenuto trasferimento in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania è stato dichiarato dal G.D. del Tribunale di Verbania in data 5.7.2006, non fosse stato trasferito all’acquirente, altresì in una con il trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati deliberato dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 1.8.2006, anche il diritto economico relativo al premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. maturato con riferimento al calciatore Alessandro Bernardini in occasione del relativo esordio in Serie A avvenuto in data 28.2.2010. Il ricorso è infondato e va rigettato. In primo luogo, la Corte rileva che, in base alla documentazione prodotta unitamente al ricorso dalla Verbania Calcio, non è dato conoscere la effettiva consistenza dell’azienda trasferita nel 2006 dalla fallita Associazione Sportiva Verbania Calcio alla Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania. Il provvedimento in data 5.7.2006 del G.D. del Tribunale di Verbania, infatti, nel dichiarare avvenuto detto trasferimento a seguito del tempestivo deposito del saldo prezzo, ha cura di precisare che l’azienda viene trasferita “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e alle condizioni e con i limiti di cui all’istanza di vendita e relativa ordinanza del 5.6.2006”. Né l’istanza di vendita, né l’ordinanza di vendita del 5.6.2006 sono state allegate, così che non è dato conoscere quali siano state le condizioni ed i limiti effettivi di detta specifica vendita. Certo è che essa è avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui l’azienda si trovava al momento del trasferimento, ossia a giugno 2006, come esplicitamente previsto nel citato provvedimento del G.D. del 5.7.2006. Ne consegue, quand’anche volesse seguirsi la prospettazione della ricorrente in ordine alla qualificazione del diritto al premio alla carriera ex art. 99-bis N.O.I.F. per cui è controversia in termini di diritto di credito trasferito alla cessionaria per effetto dell’acquisto dal Fallimento a titolo oneroso dell’azienda, che non solo non risulta provato che detto presunto diritto, che all’epoca non era venuto ad esistenza e quindi non era certo, possa essere stato oggetto di negoziazione tra le parti e poi di effettivo trasferimento anche solo nei più appropriati termini dell’aspettativa giuridica o del credito eventuale e futuro, ma che ciò risulta ragionevolmente escluso proprio dal fatto che la vendita è avvenuta, in base al provvedimento del G.D. del 5.7.2006, nello stato di fatto e di diritto che connotavano l’azienda all’epoca e quindi con riferimento, per quanto concerne i diritti di credito, ai diritti esistenti a giugno 2006, laddove il diritto al premio alla carriera oggi reclamato è sorto a distanza di anni solo nel febbraio 2010. Né, a questi fini, alla tesi della ricorrente giova il richiamo operato alla delibera 1.8.2006 del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pacifico essendo che, con tale atto, sono stati trasferiti alla Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania (solo) il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Associazione Sportiva Verbania, oltre ai diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione di quest’ultima, diritti, questi ultimi, che nulla hanno a che vedere con quello ex art. 99-bis N.O.I.F. oggetto delle odierne pretese della Verbania Calcio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Verbania Calcio 1959 S.r.l. di Verbania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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