F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 301/1832 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 301/1832 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Rispoli Francesco e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Rispoli Francesco all’epoca dei fatti Amministratore Unico con delega di rappresentanza della Soc. Salernitana Calcio 1919 Spa, e quest’ultima Società, per rispondere: ▪ il primo, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV), delle NOIF, in relazione all’art. 1, comma 1, del CGS.,per avere effettuato pagamenti di emolumenti a propri tesserati utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla suddetta norma ; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Rispoli Francesco, e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa.
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