• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 245/1847 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 300/1837 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 245/1847 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 300/1837 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) per il Sig. Loschiavo Antonio e di 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Loschiavo Antonio, Presidente della Salernitana Calcio 1919 Spa e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il primo, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di dicembre 2010, nonchè delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre,novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art.10 del CGS.; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) al Sig. Loschiavo Antonio, e quella di 5 (cinque) punti di penalizzazione per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, da scontarsi da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 245/1847 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONIO LOSCHIAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa. ▪ (nota N°. 300/1837 pf10-11/SP/blp del 12.7.2011)."