COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO A CARICO DI DI TATA MICHELINO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIETRABBONDANTE (VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 3, COMMA 1, C.G.S. PER IL PRIMO E ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA SOCIETÀ)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 02 Febbraio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO A CARICO DI DI TATA MICHELINO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIETRABBONDANTE (VIOLAZIONE ARTT. 1, COMMA 1, E 3, COMMA 1, C.G.S. PER IL PRIMO E ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA SOCIETÀ) La Commissione Disciplinare, letti gli atti inviati in data 20 dicembre 2011 dalla Procura Federale nei quali risulta il deferimento di DI TATA Michelino e della società A.S.D. PIETRABBONDANTE: il primo, nella sua qualità di dirigente della società A.S.D. Pietrabbondante all'epoca dei fatti, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del C.G.S., per le frasi proferite nei confronti del Componente del C.R.A. Molise Di Niro Emiliano e per il comportamento tenuto verso lo stesso al termine della gara Pietrabbondante - Aesernia giocata il 14.05.2011; la società per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Tata Michelino, osserva quanto segue. Sono risultati presenti l'Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale ed il deferito sig. Di Tata Michelino, anche quale legale rappresentante della società A.S.D. Pietrabbondante. Prima dell'inizio della trattazione vengono depositati accordi ex art. 23 C.G.S. tra la Procura Federale ed i suddetti deferiti riportanti le sanzioni concordate della inibizione per giorni venti per il Di Tata e della ammenda di euro 180,00 per la società A.S.D. Pietrabbondante. Questa C.D. ritenute congrue le sanzioni concordate DISPONE applicarsi a DI TATA Michelino, nella qualità di Dirigente della società A.S.D. Pietrabbondantre all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per giorni 20 ed alla società A.S.D. PIETRABBONDANTE la sanzione della ammenda di euro 180,00, con contestuale chiusura del procedimento a carico dei deferiti.
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