LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 27 gennaio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di finale di Tim Cup
sostenitori delle Società Milan-Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12, n. 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.