DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 15/01/2012: FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5 Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l’esito della gara FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 426 del 02/02/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 15/01/2012: FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5
Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l'esito della gara
FUTSAL BASIANO – BERGAMO CALCIO A5
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore Longoni Stefano in posizione
irregolare, in quanto squalificato per una giornata di gara come da C.U.
N.342 del 11.01.2012.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli accertamenti esperiti, il nominato in questione risulta essere
stato squalificato per una giornata di gara, come riportato nel
summenzionato C.U. N.342 del 11.01.2012 e, poiché il 2°comma dell’art.22
del c.G.S. prevede che le sanzioni che comportino squalifiche di
tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del comunicato Ufficiale, ne consegue che Longoni
Stefano non aveva titolo a prendere parte alla gara svoltasi il giorno 15
gennaio 2012
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.368 del 18.01.2012, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società FUTSAL Basiano la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-6; b)di considerare scontata la giornata di squalifica di Longoni Stefano
non essendo stato schierato dalla società nell’incontro del 22.01.2012
Futsal Chiuduno –Futsal Basiano.
c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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