CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 10/09/2009 Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), della Lega Pallavolo Serie A maschile e della Yoga Volley Forlì s.r.l.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 10/09/2009 Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), della Lega Pallavolo Serie A maschile e della Yoga Volley Forlì s.r.l. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Massimo Luciani, Prof. Roberto Pardolesi, relatore Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 06/2009 proposto da Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), della Lega Pallavolo Serie A maschile e della Yoga Volley Forlì s.r.l. Avverso La decisione della Corte Federale Fipav n. 11 in data 6 agosto 2009, confermativa della decisione CAF n. 54 del 27 luglio 2009, nonché della decisione del Giudice di lega del 20 luglio 2009 e della Commissione Ammissione Campionati Lega A del 13 luglio 2009 di non ammissione al campionato di Serie A1 maschile della RICORRENTE Pallavolo Pineto nonché avverso tutti gli atti presupposti, successivi e connessi alla anzidetta decisione impugnata; vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti; udito nella udienza del 7 settembre 2009 il relatore Prof. Roberto Pardolesi; uditi il difensore della parte ricorrente, avv. Benigno D’Orazione ed il difensore delle parti resistenti – Federazione Italiana Pallavolo, Avv. Giancarlo Guarino – Lega Pallavolo Serie A maschile, avv. Guido Martinelli – Yoga Volley Forlì s.r.l. , avv. Enrico Crocetti Bernardi. Ritenuto in fatto Con verbale in data 13 luglio 2009 la Commissione Ammissione Campionati Lega di A1 maschile per l’anno sportivo 2009/2010 esprimeva parere sfavorevole all’ammissione della società Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. (in prosieguo Pallavolo Pineto) al campionato di A1 in forza delle cause di non ammissione di cui all’art. 9, comma 2, lett. b, del Regolamento Ammissione Campionati 2009/2010 (RAC), in relazione alla manca reintegrazione di fideiussione escussa, e all’art. 9, comma 2 lett. c, del medesimo RAC, per sussistenza di debiti che, ove inseriti - come di dovere – nella situazione patrimoniale della società, ne avrebbe pregiudicato l’equilibrio finanziario, oltre che la continuità e regolarità dell’attività futura. Il debito in questione ne deriva dal mancato adempimento di obbligazioni assunte in due verbali di conciliazione innanzi alla Camera di conciliazione della Lega Pallavolo Serie A al fine di ottenere le liberatorie necessarie per l’iscrizione al Campionato 2008/2009. Dette obbligazioni erano garantite, secondo esplicita indicazione contenuta nei verbali di conciliazione, della fidejussione depositata ai sensi dell’art. 4 del RAC allora vigente. Avverso tale parere negativo la Pallavolo Pineto proponeva tempestivo ricorso innanzi al Giudice di lega, il quale, con decisione in data 20 luglio 2009, rigettava l’istanza sul presupposto che l’avvenuta escussione della fidejussione (intesa come attivazione della garanzia da parte degli aventi diritto) comportasse obbligo di reintegrazione della stessa, a prescindere dall’effettivo pagamento – nel frattempo inibito con provvedimento d’urgenza emanato dal Tribunale di Teramo - si che dovevano ritenersi integrati gli estremi della fattispecie di cui all’art. 9, 2 lett. b, RAC , con conseguente inoppugnabilità del disposto diniego di ammissione al campionato. Il secondo motivo rimaneva, per conseguenza, assorbito. Tale decisone veniva impugnata dalla Pallavolo Pineto aveva proposto un primo ricorso innanzi a questa Corte, deducendo che, mentre la causa di esclusione relativa all’art. 9, comma 2, lett. c, RAC deve considerarsi oggettivamente superata (posto che i debiti controversi risultavano debitamente appostati nei conti d’ordine e che il punto non era stato oggetto di ulteriori contestazioni) , la materia del contendere si appunta sulla causa di esclusione di cui alla lett. b della medesima disposizione. Avverso le relative determinazioni, la società ricorrente rilevava, innanzi tutto,che l’attivazione parziale della fidejussione , ad opera della Lega , non era stata sin qui onorata, in forza dell’inibitoria disposta in sede cautelare urgente del giudice civile. Pendente una richiesta di pagamento, la vigenza della garanzia è postergata rispetto alla data di scadenza originaria, fino al completamento della procedura di escussione. Nel frattempo, ad avviso della società ricorrente, la garanzia resta intatta, con conseguente esclusione dell’obbligo di reintegrarla. La Pallavolo Pineto aveva dedotto, inoltre, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2 lett. b, RAC in relazione all’art. 4RAC e del regolamento Ammissione Campionati 2008/2009, nonché dell’art. 9 Reg. Gare e dell’art. 66 Statuto Federale. Si osservava, al riguardo, che nei confronti della società era stata richiesta, ad istanza di altro sodalizio , l’esclusione dal campionato 2008/2009, per mancata reintegrazione della garanzia a seguito di istanza di escussione ; che su questa base era stata attivata una procedura disciplinare, in esito alla quale erano state disposte sanzioni a carico della società e del suo presidente, ma rigettata la richiesta di sanzione consistente nel ritiro forzoso dal campionato, nel presupposto – assume la società ricorrente – che l’obbligo di integrare la fidejussione scattasse solo a seguito dell’incameramento dell’importo dovuto. Sotto questo profilo, la società ricorrente invocava un legittimo affidamento per l’impossibilità di prevedere il diniego di ammissione per motivi già trattati e risolti in modo diametralmente opposto in precedenza. Ulteriore motivo di ricorso era articolato sulla valutazione, che si assume errata, delle decisioni con cui l’AGO ha paralizzato la richiesta di escussione della fidejussione. Osservava in proposito la Pallavolo Pineto che l’inibitoria è stata disposta per essere la richiesta escussione estranea all’oggetto contrattuale e, quindi, illegittima, con conseguente obbligo della Lega di astenersi da ulteriori iniziative in tal senso. Infine, la società ricorrente contestava la decisone impugnata là dove essa ritiene la Pallavolo Pineto responsabile per non aver approntato garanzia fideiussoria sostitutiva di quella già depositata. In forza dei motivi su rassegnati, la Pallavolo Pineto richiedeva che, in riforma dei provvedimenti impugnati, sia disposta l’iscrizione al campionato di serie A1 maschie; in via gradata, che siano annullati i provvedimenti stessi, con conseguente rimessione nei termini per sanare l’irregolarità contestata, infine, che sia sancito un adeguato risarcimento dei danni a carico della Fipav. Se erano costituite, depositando memoria la Fipav e la Lega Pallavolo Serie A maschile. L’una e l’altra richiedevano il rigetto delle istanze della ricorrente e la conferma della decisione impugnata; la Fipav aveva dedotto, inoltre, la inammissibilità del ricorso per carenza del presupposto del previo esperimento dei rimedi previsti dalla giustizia sportiva federale come condizione di ammissibilità del ricorso innanzi a questa Corte. Questa Corte con decisone n. 4 del 2009 del 31 luglio 2009, con dispositivo pubblicato nello stesso giorno e decisione pubblicata in pari data della presente decisione, in accoglimento della suindicata eccezione, dichiarava inammissibile il ricorso con compensazione delle spese. Con nuovo ricorso 6 agosto 2009 la Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. ricorre a questa Alta Corte per l’annullamento della decisone della Corte Federale Fipav n. 11 in data 6 agosto 2009, confermativa della decisione Caf n. 54 del 27 luglio 2009, nonché della decisione del Giudice di Lega del 20 luglio 2009 e della Commissione Ammissione Campionati Lega di A del 13 luglio 2009 di non ammissione al campionato di A1 maschile della ricorrente Pallavolo Pineto nonché tutti gli atti presupposti, successivi e connessi alla anzidetta decisione impugnata. Il ricorso, in data 7 agosto 2009, era stato notificato alla società Yoga Forlì, in qualità di contro interessata. La ricorrente, dopo aver sommariamente richiamato il precedente ricorso a questa Lata Corte ed il relativo esito di inammissibilità per mancato completamento della procedura avanti agli organi di Giustizia federale, e l’esito del ricorso alla Corte Federale “con decisone meramente confermativa delle decisioni già assunte dagli altri organi limitatamente alle interpretazione dell’art. 9, comma 2, lett. b, RAC , si è riportata integralmente ai motivi e alle richieste formulate in sede del precedente ricorso, integrandole con le seguenti considerazioni: 1. Sulla competenza dell’Alta Corte in relazione alla incidenza rilevante delle questioni sull’ordinamento sportivo tenuto conto che trattasi di iscrizione al massimo campionato di Pallavolo. 2. Sulla interpretazione dell’art. 9 RAC della Corte federale, in relazione all’asserito obbligo di reintegra (della fidejussione) che si perfezionerebbe con la mera richiesta di pagamento da parte della Lega, che non sarebbe supportata “da alcune analisi sistematica delle norme federali e di fatto” e consentirebbe in una elusione della decisione dell’Autorità giudiziaria “con esecuzione in danno della stessa – vittoriosa – ricorrente”; 3. Sulla istanza ex art. 3 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva in prosieguo “Codice” in relazione all’aggravamento della situazione rispetto a quelle del primo ricorso del 28 luglio 2009. Anche a seguito del ripescaggio di altra squadra, con richiamo alle istanze formulate in via cautelare nel precedente ricorso. La Pallavolo Pineto ha chiesto che questa Alta Corte, in riforma dei provvedimenti impugnati, disponga l’iscrizione della stessa nel Campionato di Serie A1 maschile, in via gradata l’annullamento delle decisioni impugnate con conseguente remissione nei termini per sanare l’irregolarità contestata, ed inoltre il risarcimento del danno, anche in via equitativa, a carico della resistente, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento nonché il rimborso delle spese già sostenute dinnanzi agli organi Federali e di Lega. Con decreto 7 agosto 2009 il Presidente di questa Alta Corte, ritenuto che sussistevano particolari motivi di urgenza per concedere l’abbreviazione dei termini cautelari avanzate, in modo da poter disporre di adeguati elementi di valutazione; e considerata l’opportunità di fissare l’udienza di discussione in modo da consentire alle parti una adeguata e tempestiva predisposizione delle memorie difensive considerato il periodo feriale, ha disposto: • L’abbreviazione alla metà, dei termini procedurali da decorrere, assegnando alla parte ricorrente il termine di cinque giorni per la notifica-comunicazione, con la formalità previste dal Codice, del ricorso e del presente decreto a tutte le parti intimate e alla società sportiva inserita nel Campionato per effetto dei provvedimenti ed atti impugnati; ha assegnato: • Alla ricorrente Pineto, alla Fipav e alla Lega Pallavolo Serie A maschile il termine del 28 agosto 2009 per depositare presso la segreteria dell’Alta Corte a mezzo posta elettronica, ciascuna parte, una dettagliata e documentata relazione con chiarimenti: a) sulla situazione patrimoniale e finanziaria, con riguardo anche all’esercizio 2009/2010, della Pallavolo Pineto dilettantistica e alla situazione debitoria attuale; b) sulle prospettive di riapertura del mercato giocatori nella ipotesi di società riammessa al campionato, in relazione anche alla data prevista di apertura del campionato stesso al 27 settembre; c) eventuale esito del giudizio avanti al giudice ordinario ed iniziative adottate per una eventuale sollecita definizione; riservandosi l’emanazione di ogni provvedimento cautelare dopo gli adempimenti suindicati: ed ha fissato l’udienza di discussione al 7 settembre 2009, ore 17, presso la sede del Coni in Roma assegnando alle parti il termine del 3 settembre per il deposito di eventuali ulteriori memorie difensive. Le parti hanno tempestivamente adempiuto ai depositi e alle formalità richieste. Il 7 settembre si è svolta l’udienza di discussione del ricorso. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve essere affermata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Codice, la competenza di questa Alta Corte. La questione sottoposta al suo vaglio appare, infatti di notevole rilevanza, vuoi per il fatto di attenere all’ammissione al massimo campionato nazionale di pallavolo e, pertanto, alla più significativa espressione agonistica, sul piano nazionale, di tale disciplina, vuoi per la delicatezza ed importanza delle controversie questioni di fatto e di diritto dedotte in causa, con particolare riguardo ai profili concernenti le garanzie fideiussorie e la solidità della situazione finanziaria del sodalizio sportivo ai fini della valida iscrizione al campionato stesso. Il ricorso risulta altresì ammissibile in relazione all’intervenuto esaurimento dei rimedi previsti avanti alla Giustizia federale, con la precisazione che l’ambito della presente controversia, in questa sede, resta circoscritto alla decisione che ha definito la fase finale della Giustizia federale (decisone Corte Federale Fipav 5-6 agosto 2009). 2. Nel merito, va ricordato come l’odierna controversia sia esito di una complessa vicenda, che rimonta l’acquisto, da parte della ricorrente, del titolo sportivo detenuto dalla Sparkling Milano, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di ammissione ai campionati di serie A1 e A2 (RAC) 2008/2009. In estrema sintesi. L’operazione presupponeva che la società acquirente producesse, tra l’altro, la quietanza attestante l’avvenuto saldo dei debiti scaduti della società cedente nei confronti di tesserati relativi alla stagione pregressa. A tal fine, presso la Camera di conciliazione della Lega furono convocati i tesserati che vantavano crediti nei confronti del sodalizio meneghino e l’odierna ricorrente, che agiva in surroga dei diritti e dei doveri della stessa Sparkling Milano verso i propri atleti. Furono così sottoscritti sue accordi conciliativi, che comportavano l’obbligo del Pineto di pagare determinate somme in versamenti successivi, nonché di estendere a tali debiti la fideiussione prevista dall’art. 4 RAC 2008/2009. Solo le prime due scadenze vennero, peraltro, onorate. L’asserito inadempimento del Pineto (che, per parte sua a, denunciava il mancato rispetto degli impegni gravati sugli atleti, che si erano nel frattempo svincolati dalla società di origine senza tesserarsi con la società ricorrente) indusse la Lega, su richiesta dei tesserati creditori, ad attivarsi sino a richiedere l’escussione della fideiussione. L’iniziativa giudiziaria del Pineto innanzi all’A.G.O. portò ad un provvedimento d’urgenza con cui al garante (Banca di Teramo) veniva inibito il pagamento delle somme richieste in ragione della loro estraneità all’oggetto della fideiussione. Tutto ciò (con gli innumerevoli risvolti che vi sono connessi e che le parti hanno illustrato con dovizia di dettagli) vale, però, solo ad colorandum e resta fuori dal perimetro della odierna controversia. Da opposti punti di vista, le parti convengono che la vicenda si sarebbe potuta svolgere secondo traiettorie diverse, che avrebbero presumibilmente contribuito a ridurre gli attriti e a promuovere la composizione della controversia. Di fatto, le cose sono andate diversamente; e sono state oggetto di approfondita attenzione procedimentale nelle sedi opportune, ove sono stati diffusamente analizzati i profili disciplinari e i risvolti di etica sportiva innescati dai comportamenti delle parti: con esito di condanna, consistente nell’irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del Pineto e della sospensione pro tempore del suo Presidente. Su questa base, deve escludersi che l’odierno contenzioso comporti una inammissibilità riesame di fatti sottratti, nel loro reale svolgimento, allo scrutinio di questa Alta Corte. In discussione sono soltanto le questioni attinenti alla denegata iscrizione della società ricorrente al Campionato di serie A1 2009/2010, in forza dell’asserita violazione (I) dell’art. 9 , comma 2, lett. b) e (II) lett. c) RAC 2009/2010. 3. Quanto al profilo sub I), la norma invocata fa discendere la non ammissione dal “mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente”. Al riguardo, nei giudizi sottostanti si è affermato che al termine “escussione”, riferito all’istituto della fideiussione, va assegnato il significativo di “richiesta di pagamento e non quello di materiale e concreta effettuazione del pagamento stesso”, si che il tentativo di escussione ad opera della Lega, ancorché paralizzato dall’inibitoria cautelare disposta dal giudice ordinario, avrebbe determinato, di per sé, l’obbligo di reintegrare la garanzia. Si è altresì argomentato, invocando un’interpretazione sistematica della disciplina rilevante, che, “posta l’attuale inoperatività della garanzia stessa, a nulla rilevando se tale garanzia dovesse essere “integrata” ovvero in tutto o in parte “sostituita” da altra idonea allo scopo” . Le pur fini motivazioni addotte non sono convincenti; scontano, soprattutto, il vizio logico di ripercorrere, nell’odierno giudizio, vicende che restano, invece, estranee al suo ambito. La lettera della norma invocata è in equivoca. Si richiede, come presupposto per l’ammissione, il reintegro di una garanzia incisa dalla sua parziale o totale escussione. Nel caso di specie, la garanzia in parola è rimasta integra. L’indisponibilità della stessa ai fini satisfattivi delle pretese dei tesserati rimonta ad un livello contenzioso distinto, dove sono state fatte valere ragioni che un giudice diverso ha ritenuto, sin qui, meritevoli di accoglimento in sede cautelare. Non compete a questa Alta Corte un “secondo guessing” sulla fondatezza di tali ragioni. L’unico punto da decidere è se siano integrati gli estremi della fattispecie delineata dalla lett. b) dell’art. 9, comma 2. E la risposta, al riguardo, di fronte al permanere di una garanzia comunque non intaccata, da ritenersi pienamente valida ed operante negli ambiti in cui era prevista, non può che essere negativa. 4. Quanto al profilo sub II) , alla società ricorrente è stata contestata la mancata inserzione dei debiti vantati dai tesserati nel bilancio della società, in quanto l’iscrizione di tali debiti avrebbero pregiudicato l’equilibrio finanziario ovvero la continuità e regolarità dell’attività futura del sodalizio sportivo. La società ricorrente ha replicato che i debiti de quibus, in quanto contestati ed incerti, erano stati, come di regola, annotati nei conti d’ordine. La questione non è stata particolarmente sviluppata nei sottostanti gradi di giudizio, per essere stata assorbita dall’accoglimento della prima motivazione addotta per rigettare la richiesta di iscrizione. AL riguardo, occorre rilevare che competeva agli organi sportivi preposti fornire al prova dell’assenza di elementi tali da garantire l’equilibrio finanziario, presente e futuro, della società richiedente l’ammissione al campionato. Questa prova non è stata data: gli elementi a disposizione non consentono in alcun modo di trarre stime negative sulla “capienza”, attuale e futura, della società ricorrente. L’art. 9, comma 2 lett. c) risulta, pertanto inapplicabile. 5. Il ricorso va pertanto accolto. Consegue l’obbligo di iscrizione della Pallavolo Pineto Dilettantistica s.r.l. al campionato di Serie A1 maschile. 6. per gli onorari e le spese del giudizio deve essere disposta integrale compensazione , in vista della complessità e novità delle questioni trattate. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSITIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 7 settembre 2009. Il Presidente, F.to Dott. Riccardo Chieppa Il relatore F.to Prof. Roberto Pardolesi Il segretario F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 7 settembre 2009. Decisione pubblicata il 10 settembre 2009. Il segretario F.to Alvio La Face
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