CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 25/05/2010 Silvia Bosurgi contro la Federazione Italiana Nuoto (“F.I.N.”)

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 25/05/2010 Silvia Bosurgi contro la Federazione Italiana Nuoto (“F.I.N.”) L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 4/2010 proposto dalla signora Silvia Bosurgi , con n atto in data 12 aprile 2010, Avverso La decisione della Commissione Tesseramenti e trasferimenti della FIN in data 1° aprile 2010 con la quale è stata disposta la sospensione del tesseramento dell’ atleta Silvia Bosurgi , per la società ASD Orizzonte Catania, perché incompatibile con il tesseramento precedentemente effettuato presso la società Polisportiva Messina, vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti; udito nella udienza del 3 maggio 2010 il relatore, dott.Alberto De Roberto; udito per la parte ricorrente – signora Silvia Bosurgi - l’avv. Massimo Gatti, domiciliata rio del difensore av. Ignazio Scuderi, e per la parte resistente – Federazione Italiana Nuoto – Fin – l’avv. Stefano Ciavarro, Ritenuto in fatto Il Giudice per i tesseramenti e i trasferimenti della Federazione Italiana Nuoto (dora innanzi FIN) rilevava cha la signora Silvia Bosurgi ,atleta tesserata presso la società GS Orizzonte Catania, risultava, contemporaneamente, iscritta in qualità di “tecnico” presso la società Polisportiva Messina. Dato atto della incompatibilità dei due ruoli espletati dalla Bosurgi presso due diverse società operanti nella stessa disciplina sportiva (nuoto), si disponeva la cessazione del tesseramento della Bosurgi come atleta presso la società GS Orizzonte Catania. Si rilevava, nella detta pronuncia, che da un complesso di concordi elementi era dato desumere con chiarezza l’intendimento della Bosurgi di interrompere, sia pure limitatamente al 2010, l’attività di atleta presso la società GS Orizzonte di Catania,, impegnando la sua attività, per tale anno, favore della Polisportiva messinese nel ruolo di dirigente sociale (componente del consiglio direttivo preposta al nuoto) e di tecnico di secondo livello (incarico quest’ultimo peraltro – come si precisava nella stessa decisione di appello – rinunciato, a breve distanza, dalla sua accettazione dall’interessata). Proprio in considerazione della volontaria opzione della Bosurgi per la sua nuova attività (quella di dirigente sociale della polisportiva Messina con contemporanea rinuncia all’espletamento dell’attività di atleta per l’anno 2010 presso la società GS Orizzonte di Catania) doveva essere dichiarata la cessazione, sia pure in via temporanea, del tesseramento della Bosurgi come atleta e il suo passaggio come dirigente sociale presso il club messinese. La pronuncia ora riferita è impugnata innanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva dalla Bosurgi. Dopo aver richiamato l’attenzione dell’Alta Corte sulle questioni di diritto solevate (questioni – a giudizio della Bosurgi – meritevoli per la loro rilevanza di comportare l’intervento della Corte ) si deducono le seguenti censure: 1. Si osserva, in punto di fatto, che risulta sprovvisto di ogni base l’assunto secondo cui la Bosurgi avrebbe inteso rinunciare, sia pure per un limitato periodo (l’anno 2010), allo svolgimento dell’attività in qualità di atleta. La Bosurgi ha inteso, invece, espletare, in n contemporanea, l’uno e l’altro incarico (atleta e dirigente sociale) nella convinzione che no sussista alcuna incompatibilità tra l’attività di atleta, in un sodalizio,come quello catanese, di Serie “A”, e l’attività di dirigente nell’ambito di una struttura, come la polisportiva messinese, dotata di una squadra di nuoto femminile di serie “B” e di una squadra maschile di serie “C”. 2. Si sostiene, poi, la piena compatibilità del contemporaneo esercizio dell’attività di atleta (di serie “A”) e lo svolgimento di attività nel quadro di una società sportiva nella quale si coltiva la stessa disciplina (nuoto). Si rileva, a tale riguardo, che nessuna disposizione sancisce, espressamente, la incompatibilità tra l’attività di atleta e di dirigente sociale in società diverse e si insiste nell’escludere che un precetto di tale portata possa essere ravvisato nel comma 11 dell’art. 12 del regolamento organico della FIN come si afferma nella decisione impugnata. La norma ora ricordata si limita solo a consentire – afferma la Bosurgi – l’esplicazione di attività atletiche “compatibili” a favore della stessa società senza, in alcun modo, precludere, da parte dell’atleta, l’espletamento di prestazioni di diverso oggetto (ad esempio il dirigente sportivo) a favore di altre società operanti nell’ambito della medesima disciplina sportiva. 3. In violazione di generali principi dell’ordinamento (enunciati anche nella legge n.241 del 1990 e successive modificazioni) la determinazione impugnata avrebbe dovuto essere adottata a conclusione di una procedura nella quale Bosurgi avrebbe dovuto essere sentita in sede partecipativa. 4. Alla Bosurgi avrebbe dovuto essere assegnato un termine che le consentirebbe di optare tra il vecchio incarico e nuovo. Nella specie si è fatta decadere la Bosurgi dall’iscrizione come atleta senza averle offerto la facoltà di scegliere tra i due incarichi. 5. La incompatibilità tra i due ruoli avrebbe potuto – a tutto concedere – condurre alla cessazione dell’incarico di dirigente sociale presso la Polisportiva Messina trattandosi del secondo degli incarichi conseguiti in ordine di tempo. Illegittimamente, pertanto, si è disposto nella decisione impugnata la perdita (pur se temporanea) della qualità di atleta con la società GS Orizzonte di Catania. Si è costituita la FIN per resistere al ricorso. Si nega, anzitutto, che le questioni prospettate – tutte di secondario rilievo – giustifichino l’intervento dell’Alta Corte, organo di vertice della giustizia sportiva. Si rileva, comunque, che, a questo punto dell’anno 20110, la Bosurgi non ha più interesse a coltivare l’impugnativa proposta, risultando, in larghissima parte, già eseguite le manifestazioni in calendario. Nel merito si contestato le censure dedotte. Le parti – dopo aver avviato contatti in vista di una composizione stragiudiziale della lite – hanno ritenuto, anche per il carattere indisponibile della presente controversia, di dover affidare al Collegio la definizione dell’impugnativa proposta. Considerato in diritto 1. Contrariamente a quanto sostiene la FIN, la presente controversia – per le questioni che solleva – è meritevole di essere conosciuta da questa Alta Corte. 2. Si risolve in una mera asserzione della federazione resistente, sprovvista di ogni elemento di prova, l’assunto della FIN in ordine alla carenza di interesse della Bosurgi. Nessun dato è stato sottoposto al Collegio in ordine alla circostanza che le più significative competizioni sportive alle quali la Bosurgi avrebbe avuto interesse partecipare hanno già trovato attuazione alla data della presente decisione. 3. Si ravvisa, anzitutto, fondata la prima censura con la quale la Bosurgi sostiene, in punto di fatto, di non aver mai inteso rinunciare all’incarico di atleta per assumere – in sostituzione dell’attività di atleta - la dirigenza sociale nel quadro della società messinese. L’obiettivo perseguito dalla Bosurgi era quello invece – come la ricorrente ha lealmente dichiarato nell’atto introduttivo del presente grado – di svolgere i due incarichi in contemporanea nella convinzione – suscitata, a suo dire, anche da qualche innegabile ambiguità della normativa – che non sussistessero divieti per lo svolgimento in contemporanea dell’attività di atleta presso al società GS Orizzonte di Catania e di componente preposta al nuoto del consiglio direttivo del sodalizio messinese. 4. Passando ora alla definizione della seconda censura, occorre stabilire se sussiste – come assume la Bosurgi – piena compatibilità tra i due incarichi attribuitigli (atleta nella società catanese e dirigente sociale nella Polisportiva di Messina). L’art. 12, comma 11, del regolamento organico federale racchiude una disposizione che, in piena armonia con i principi di lealtà e probità propri dell’agonismo sportivo, enuncia la regola rivolta a precluder l’espletamento di incarichi per la stessa disciplina sportiva presso società diverse (comprese quelli di atleta e di dirigente sociale). Inevitabile, infatti, il conflitto di interesse (o quantomeno il sospetto di esso) in presenza di ruoli espletati sia pure con compiti differenziati presso società differenti. E’ da disattendere, perciò, l’assunto della Bosurgi in ordine alla compatibilità dei due incarichi conseguiti. 5. E’ del pari infondata la doglianza della Bosurgi secondo cui la decadenza non avrebbe potuto essere pronunciata senza essersi previamente invitata l’interessata a scegliere tra il precedente incarico e quello nuovo che le veniva attribuito. La disciplina che risulta dettata all’interno dell’ordinamento FIN (Art. 26 dello Statuto federale) si muove secondo una diversa sequenza procedimentale in piena aderenza ai principi fondamentali enunciati dal CONI da ultimo in data 10 marzo 2009 (punto 7.6). Nel citato articolo 26 dello Statuto FIN si impone, infatti, agli interessati – al di fuori di ogni iniziativa gravante su istituzioni sportive – il compito di optare, entro quindici giorni, per una delle due cariche procedendo ad una formale rinuncia del primo incarico se l’opzione risulti manifestata per l’incarico successivamente attribuito. In un quadro normativo quale quello riferito è da escluder che l’opzione prescritta avrebbe dovuto essere sollecitata dalla previa notifica di un’intimazione dell’istituzione competente. 6. Dal pari infondata è ulteriore doglianza formale con la quale si lamenta che la decisione di decadenza dal tesseramento di atleta (rectius: la sospensione di durata annuale da tale carica) sia stata disposta senza che all’interessata sia stato consentito di interloquire nella procedura. E’ agevole rilevare che entrambi le fasi antecedenti al presente giudizio innanzi all’Alta Corte (la prima fase innanzi al Giudice sportivo, la seconda di fronte alla Commissione trasferimenti e tesseramenti) hanno trovato svolgimento nel rigoroso rispetto di un disciplina ispirata alle regole del contenzioso e, perciò, nel pieno rispetto delle prescrizioni in tema di partecipazione e contraddittorio. 7. Va, invece, condiviso l’assunto della Bosurgi secondo cui l’incompatibilità tra i due diversi incarichi avrebbe dovuto condurre alla perdita di quello conseguito successivamente nel tempo. Anziché disporre la cessazione temporanea dall’ufficio di atleta, avrebbe dovuto essere disposta – come stabilisce l’articolo 26 dello Statuto FIN e come sostiene la ricorrente Bosurgi – la cessazione dell’ufficio di dirigente sociale (e di tecnico di secondo livello, incarico, peraltro, preventivamente rinunciato). 8. Le spese possono essere compensate come richiesto, d’altra parte, dalla stessa parte resistente FIN. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSITIZIA SPORTIVA ACCOGLIE parzialmente il ricorso come in motivazione e per l’effetto annulla la decisione impugnata nella parte relativa alla declaratoria di sospensione dalla qualità di atleta anziché dalla qualità di dirigente; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 18 maggio 2010. Il Presidente, F.to Dott. Riccardo Chieppa Il Relatore F.to Alberto De Roberto Il segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 25 maggio 2010. Il segretario F.to Alvio La Face
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