F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 4735/459 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012
(311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (all’epoca dei fatti, Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), Società US FOGGIA Spa ▪ (nota n. 4735/459 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).
Il deferimento
Con atto del 24/1/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ il Sig. Sergio Leoni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa e il Sig. Gennaro Casillo, Procuratore speciale e Legale rappresentante della US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute il 30.9.2011;
▪ la Società US Foggia Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, delle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. In data 6/2/2012 i Signori Gennaro Casillo, Sergio Leoni e la Società US Foggia Spa facevano pervenire tre memorie difensive – quelle del Sig. Leoni e della US Foggia Spa pressoché analoghe per i contenuti nelle quali evidenziano: Memoria del Sig. Gennaro Casillo, - il Sig. Casillo non avrebbe i poteri di disporre bonifici, né alcuna operatività economica sui conti della Società sportiva; - è comprovato l’avvenuto versamento da parte della US Foggia Spa delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti del primo trimestre; - la contestazione atterrebbe a tutt’altra situazione che non ha nulla a che vedere con gli obblighi relativi al primo trimestre della corrente stagione sportiva ed in particolare al mancato pagamento del piano di rateizzazione Enpals relativa a precedenti contributi. Conclude per il proscioglimento del Sig. Gennaro Casillo. Memorie Sergio Leoni e US Foggia Spa - è comprovato l’avvenuto versamento da parte della US Foggia Spa delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti del primo trimestre; - la contestazione atterrebbe a tutt’altra situazione che non ha nulla a che vedere con gli obblighi relativi al primo trimestre della corrente stagione sportiva ed in particolare al mancato pagamento del piano di rateizzazione Enpals relativa a precedenti contributi. Concludono chiedendo il proscioglimento del Signor Sergio Leoni e della Società US Foggia Spa. Alla Riunione del 9/2/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Sergio Leone la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), per il Sig. Gennaro Casillo la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), per la Società US Foggia Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai Signori Gennaro Casillo e Sergio Leone e dalla US Foggia Spa. In merito alla posizione del Sig. Casillo si rileva che lo stesso è stato deferito per la mancata attestazione agli organi competenti del pagamento delle rate Enpals e che la procura conferita in suo favore dal Sig. Sergio Leoni, nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della US Foggia Spa, attribuisce espressamente la facoltà di “effettuare comunicazioni inerenti i pagamenti, le ritenute e i contributi presso la COVISOC
ed ogni altro atto collegato a tale attività”. Si evidenzia altresì che l’art. 85, Lett. C., Par. V, NOIF dispone che in caso di transazioni e rateizzazioni le Società devono depositare alla COVISOC nei termini individuati dall’articolo 85, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. La rateizzazione ottenuta dal Foggia in relazione ai contributi Enpals rientra nella ipotesi disciplinata dall’art. 85, lett. C, V paragrafo e, pertanto, i deferiti devono essere sanzionati per la mancata attestazione del pagamento agli organi federali. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Sergio Leoni e al Sig. Gennaro Casillo la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno, e alla Società US Foggia Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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