F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), MAURIZIO RICCARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa dal 7.11.2011), Società PIACENZA FC Spa ▪ (nota N°. 4737/473 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012). (312) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), MAURIZIO RICCARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa dal 7.11.2011), Società PIACENZA FC Spa ▪ (nota N°. 4736/472 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), MAURIZIO RICCARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa dal 7.11.2011), Società PIACENZA FC Spa ▪ (nota N°. 4737/473 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012). (312) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), MAURIZIO RICCARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa sino al 6.11.2011), VLADIMIRO COVILI FAGGIOLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa dal 7.11.2011), Società PIACENZA FC Spa ▪ (nota N°. 4736/472 pf 11-12 SP/blp del 24.1.2012). Con provvedimenti del 24 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Fabrizio Garilli, presidente del C.d.A. e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa sino al 6 novembre 2011, il Sig. Maurizio Riccardi, Amministratore delegato e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa sino al 6 novembre 2011 ed il Sig. Vladimiro Covili Fagioli, Amministratore Unico e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa dal 7 novembre 2011, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Piacenza FC Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. E inoltre per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Piacenza FC Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Nei termini consentiti dalle norme nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Preliminarmente, questa Commissione, su istanza della Procura federale, ha disposto la riunione dei procedimenti in epigrafe. Nei termini consentiti dalle norme nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per i Signori Fabrizio Garilli, Maurizio Riccardi e Vladimiro Covili Faggioli, ciascuno nella sua qualità, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); b) per il Piacenza FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo del comportamento processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti dalla normativa, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2011 la Società deferita non ha documentato l’avvenuto pagamento ai propri tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, così come prescritto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV); nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute irpef relative alle mensilità di cui sopra, così come prescritto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C, paragrafo V. La Commissione rileva che, in data 7.11.2011, all’Assemblea societaria i Signori Garilli e Riccardi hanno rassegnato le proprie dimissioni, approvate dall’assemblea medesima, e che è stato nominato in qualità di Amministratore unico il Sig. Vladimiro Covili Faggioli. Si ritiene pertanto che soggetto passivo del deferimento odierno debba essere il solo Sig. Covili Faggioli in quanto Legale rappresentante societario alla data del 14.11.2011, giorno di scadenza dell’invio delle previste comunicazioni. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Per tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento proposto, delibera: di prosciogliere dagli addebiti ascritti loro il Sig. Fabrizio Garilli ed il Sig. Maurizio Riccardi; di comminare al Sig. Vladimiro Covili Faggioli, Amministratore unico e Legale rappresentante del Piacenza FC Spa, la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre); di comminare al Piacenza FC Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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