F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (nota n. 4527/474 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (nota n. 4527/474 pf 11-12 SP/blp del 17.1.2012). Con provvedimento del 17 gennaio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale. All’inizio della riunione odierna il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Briganti, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Nei termini consentiti dalle norme la suddetta Società ha fatto pervenire memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità per la stessa, con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare in questione, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo alla memoria difensiva fatta pervenire dalla Società deferita, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo alla Società deferita sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti ed in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza la circostanza per cui entro il termine del 14 novembre 2011 la Società deferita non ha documentato l’avvenuto pagamento ai propri tesserati delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, così come prescritto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V). Ovviamente quanto sopra, a differenza di quanto sostenuto nelle memorie difensive, non può in alcun modo essere considerato “come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale”. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quella di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Sergio Briganti; infligge la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it