F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011), FRANCESCO MAGLIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota N°. 4550/465 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012
(299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl dal 4.11.2011), FRANCESCO MAGLIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl ▪ (nota N°. 4550/465 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).
Il deferimento
Con atto del 18/1/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) il Sig. Amilcare Rivetti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo IV) in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell’avvenuto pagamento degli emolumenti della mensilità di settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
B) il Sig. Francesco Maglio, Presidente del Collegio sindacale della Società Calcio Como Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC la dichiarazione datata 14.11.2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
C) la Società Calcio Como Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, delle condotte ascritte al proprio rappresentante legale e al Presidente del Collegio Sindacale. In data 6/2/2012 il Sig. Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e la Calcio Como Srl facevano pervenire una unica memoria difensiva nella quale si evidenzia: - il Calcio Como Srl è stato considerato inadempiente rispetto ad un unico tesserato, Sig. Francesco Ripa, a fronte di un organico di oltre 40 dipendenti; - il Sig. Francesco Ripa, è stato assunto dal Calcio Como Srl in data 1/10/2011, quindi successivamente al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011; - subordinatamente alle argomentazioni sopra esposte si richiama il costante orientamento della giurisprudenza in ordine alla applicazione dell’errore scusabile. L’atto di difesa conclude con la richiesta di rigetto di tutti gli addebiti mossi dalla Procura federale nei confronti dei Signori Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e del Calcio Como Srl, invocando il loro proscioglimento. Alla riunione del 9/2/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Amilcare Rivetti la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), per il Sig. Francesco Maglio la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), per il Calcio Como Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma che la Lega Pro, in data 30/9/2011, ha concesso il visto di esecutività alla variazione di tesseramento del calciatore Ripa Francesco dalla ASG Nocerina Srl al Calcio Como Srl, con validità a far data dal 31.8.2011. La Calcio Como Srl ha confermato la vigenza del rapporto con il calciatore (a far data dal 31/8/2011) avendo corrisposto a quest’ultimo la mensilità di settembre 2011. Tuttavia detta mensilità (settembre 2011) è stata versata al calciatore oltre la data del 14/11/2011, così come evidenziato dalla Deloitte. Sono pertanto provate le violazioni per cui la Procura federale ha deferito il Sig. Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e la Calcio Como Srl, mentre appaiono prive di fondamento le difese formulate dai deferiti. L’accertato compimento degli illeciti comporta il parziale accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo, comprensive dell’ammenda prevista dall’art. 8, comma 1 del CGS.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Amilcare Rivetti la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Francesco Maglio la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), per il Calcio Como Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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