F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SERENA (all’epoca dei fatti, Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), NACLITO EMILII (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (nota n. 4548/462 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012). (298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SERENA (all’epoca dei fatti, Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), NACLITO EMILII (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (nota n. 4549/463 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 09 Febbraio 2012 (297) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SERENA (all’epoca dei fatti, Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), NACLITO EMILII (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (nota n. 4548/462 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012). (298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SERENA (all’epoca dei fatti, Consigliere e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), NACLITO EMILII (all’epoca dei fatti, Presidente del Collegio sindacale della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl ▪ (nota n. 4549/463 pf 11-12 SP/blp del 18.1.2012). Con atto del 18 gennaio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Serena Antonio, Consigliere e legale rappresentante della Giulianova Calcio Srl, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, e della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti suddetti; il Sig. Emilii Naclito Presidente del Collegio Sindacale della Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento dei medesimi emolumenti; e la Giulianova Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale. Con distinto atto del 18 gennaio 2012, la Procura federale ha deferito il Serena, nella suddetta qualità, per la violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti riguardanti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, e della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute suddette; il Sig. Emilii Naclito Presidente del Collegio Sindacale della Giulianova Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per avere sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 14 novembre 2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle medesime ritenute; e la Giulianova Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale. Alla riunione odierna si è provveduto alla riunione dei due procedimenti relativi ai suddetti deferimenti, per connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna i Signori Antonio Serena e Naclito Emilii, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Antonio Serena e Naclito Emilii, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Serena, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Naclito Emilii, sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento ei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. La Procura federale ha concluso chiedendo per la Società la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica; Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che agli atti risultano le note del 12 dicembre 2011 con le quali la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei relativi controlli, ha riscontrato che la Giulianova Calcio Srl, in violazione di quanto previsto dall’art. 85 lettera c) paragrafi IV e V delle NOIF, non ha provveduto, entro il termine del 4 novembre 2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 dovuti ai propri tesserati, ed al pagamento degli stessi emolumenti relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011. La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento degli oneri in questione, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito. Le suddette condotte integrano la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85 lettera C) paragrafi IV e V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF Dalle citate note della Co.Vi.So.C. è inoltre emerso che la medesima Società ha depositato in data 14 novembre 2011 presso la stessa Co.Vi.So.C. dichiarazioni sottoscritte dal Serena e dal presidente del collegio sindacale Emilii Naclito attestanti il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, e delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai medesimi emolumenti. La non veridicità di tali dichiarazioni integra la violazione d cui all’art. 8, comma 1, del CGS ascrivibile ai sottoscrittori delle stesse e, quindi, al Sig. Serena Antonio Consigliere e legale rappresentante della Giulianova Calcio Srl, ed al Sig. Emilii Naclito, Presidente del Collegio Sindacale della stessa Società. Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Giulianova Calcio Srl, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS Appare congrua e conforme alle disposizioni vigenti la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione; P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Antonio Serena; ▪ inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Naclito Emilii; Infligge alla Giulianova Calcio Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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