COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.79 del Sig.MORRONE Francesco (Soc. Amatori Calcio Azzurra) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al C.U. n.38 A del 26.1.2012 ( squalifica fino al 25/2/2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.79 del Sig.MORRONE Francesco (Soc. Amatori Calcio Azzurra)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al C.U. n.38 A del
26.1.2012 ( squalifica fino al 25/2/2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che dal rapporto dell’arbitro della gara Soc. Amatori Calcio Azzurra 2008 – Nuova Folgore Rossoverde del 22/01/2012 risulta in
maniera chiara ed in equivoca che, al 35° del II tempo, il calciatore Morrone Francesco (Azzurra 2008), dopo essere stato espulso
per proteste, colpiva in maniera lieve la testa dell’arbitro con la propria, provocandogli un temporaneo dolore al naso, senza ulteriori
conseguenze lesive.
Il giudice di prime cure, per i fatti narrati poc’anzi, ha squalificato il calciatore in questione fino al 25/02/2012 (cfr. C.U. n.38A del
26/01/2012 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro).
Il reclamante ha dichiarato nel reclamo a sua firma, che si sarebbe reso responsabile nei confronti del direttore di gara “soltanto di
una vigorosa protesta verbale” senza colpirlo, a differenza di quanto rappresentato dall’arbitro nel proprio rapporto.
Tuttavia, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale in
maniera puntuale, tenuto conto, in particolare, che il rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1,
del C.G.S..
Va osservato, inoltre, che l’entità della sanzione comminata in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti accertati.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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