COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 09 Febbraio 2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.C. MONOPOLI S.R.L. del 14 Gennaio 2012. (Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CARBONARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 200,00, squalifica calciatore MAGNO Massimo e inibizione dirigente MENOLASCINA Vito Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 19 Gennaio 2012 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°48 del 09 Febbraio 2012
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. FOOTBALL CARBONARA – A.C. MONOPOLI S.R.L. del 14 Gennaio 2012.
(Reclamo della A.S.D. FOOTBALL CARBONARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 200,00,
squalifica calciatore MAGNO Massimo e inibizione dirigente MENOLASCINA Vito Antonio di cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 19 Gennaio 2012 della Delegazione
Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che non merita modifica il provvedimento adottato dal Primo Giudice nei confronti
della società reclamante dovendosi ritenere il ripetuto lancio di uova in campo, indubbiamente
eseguito da sostenitori locali e reiteratamente effettuato, tanto da impedire il regolare
svolgimento della gara ed indurre la squadra ospitata ad avere il timore di raggiungere la zona
adiacente la tribuna per non subire il lancio delle uova;
ritenuto pertanto che va condivisa la sospensione definitiva della gara disposta dall’arbitro che
comporta la perdita della gara comminata dal Primo Giudice, con esclusione dell’ammenda
quale punizione già compresa in quella precedentemente adottata;
rilevato che dalle indagini esperite il comportamento del calciatore MAGNO Massimo può
ritenersi gravemente antisportivo nei confronti dell’arbitro e quindi punibile con la sanzione della
squalifica per n. 4 gare effettive;
rilevato che non è impugnabile il provvedimento adottato nei confronti del dirigente
MENOLASCINA Vito Antonio ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore MAGNO Massimo;
- revocare il provvedimento dell’ammenda di € 200,00;
- dichiararsi non impugnabile il provvediemnto a carico del sig. MENOLASCINA Vito Antonio;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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