COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 9 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCIO NURAGUS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 19.01.2012. Gara Isili / Calcio Nuragus del 15.01.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 9 Febbraio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. CALCIO NURAGUS (Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 19.01.2012.
Gara Isili / Calcio Nuragus del 15.01.2012.
L’A.S.D. Calcio Nuragus proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo:
Perdita della gara con il punteggio di 3-0 a favore della Pol. Isili, in quanto al 38° minuto del 2° tempo, sul punteggio di 4-3 a favore della Pol. Isili, l’arbitro sospendeva la gara in oggetto a causa del numero insufficiente di calciatore della Società Calcio Nuragus, a seguito di complessive 8 espulsioni;
Ammenda di 230,00 euro per lancio di petardi nel terreno di gioco ad opera dei sostenitori della squadra ospite e perché diversi giocatori non identificati minacciavano l’arbitro al 38° minuto del 2° tempo;
Squalifica per 4 giornate al giocatore Coni Fabio perché al 38° del secondo tempo spingeva sul petto e sulla schiena l’arbitro.
La reclamante in riferimento alla sanzione inflitta della perdita della gara osserva che l’arbitro si sarebbe limitato ad espellere soltanto 4 giocatori e non 5 in quanto il Coni Fabio sarebbe stato semplicemente ammonito per fallo di gioco e pertanto non poteva sospendere l’incontro per mancanza del numero di giocatori minimo per il proseguimento.
In riferimento all’ammenda la stessa reclamante assumeva che nessun sostenitore si sarebbe reso responsabile del lancio di petardi all’interno del campo di gioco o comunque precisa che lo stesso arbitro non sarebbe stato in grado di distinguere i sostenitori dell’una e dell’altra squadra, assumeva, infine, che la sanzione di 4 giornate appariva del tutto ingiustificata in quanto il direttore di gara non avrebbe estratto il cartellino rosso durante la partita.
Sulla base di tali argomentazioni la reclamante chiedeva la ripetizione della gara in oggetto, l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della squalifica del giocatore Coni Fabio.
La Commissione, esaminato il rapporto di gara e preso atto delle dichiarazioni rese dall’arbitro all’odierna seduta, ritiene che la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta alla Società reclamante debba essere confermata.
Risulta, infatti, pacifico che il giocatore Coni Fabio sia stato espulso dall’arbitro, così come si evidenzia dal rapporto, espulsione che lo stesso direttore di gara non ha potuto notificare in quanto veniva circondato da diversi giocatori del Nuragus venendosi a trovare in una situazione di pericolo per la propria incolumità in dipendenza delle decisioni disciplinari assunte che determinavano la sospensione della gara.
La Commissione, ritiene, altresì, che la sanzione pecuniaria inflitta debba essere notevolmente ridotta in considerazione del fatto che può ragionevolmente essere punito il solo lancio dei petardi da parte dei sostenitori del Nuragus, individuati con certezza dall’arbitro in quanto sistemati in un apposito spazio del campo, non può, tuttavia, essere sanzionato il fatto contestato ad alcuni giocatori non identificati che avrebbero minacciato e spintonato l’arbitro.
Infatti, in situazioni consimili, sarebbe stato compito dell’arbitro richiamare il capitano del Nuragus per farsi indicare il nominativo dei calciatori da lui non identificati ed in caso di omissione da parte di quest’ultimo, sanzionarlo.
Pertanto appare ragionevole contenere la sanzione nella misura di euro 100,00 di ammenda.
Infine deve venire ridotta la squalifica inflitta al giocatore Coni Fabio in quanto lo stesso, pur essendosi reso responsabile di un fatto riprovevole, spingendo il direttore di gara più volte, tuttavia non ha usato violenza nei confronti dello stesso ritenendosi il suo atteggiamento più che altro come atto di protesta violenta reiterata senza che vi fosse alcuna finalità di colpire l’arbitro.
Nel caso in esame anche in relazione a situazioni analoghe si ritiene equo infliggere al Coni una squalifica di tre giornate di gara.
P.Q.M.
La Commissione, in parziale riforma dell’impugnata decisione DELIBERA di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a carico della A.S.D. Nuragus; di ridurre la pena dell’ammenda ad euro 100,00 e la squalifica al giocatore Coni.
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