COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. NUOVO SAN PIETRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica tre giornate giocatore Baraldo Maurizio; squalifica sino 20/2/2012 allenatore Scarpa Giampietro; inibizione sino al 6/2/2012 dirigente Busatto Angelo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. NUOVO SAN PIETRO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 –
Squalifica tre giornate giocatore Baraldo Maurizio; squalifica sino 20/2/2012 allenatore Scarpa
Giampietro; inibizione sino al 6/2/2012 dirigente Busatto Angelo – Campionato di 2^ Categoria
La Società Nuovo San Pietro ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicate nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni :
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Baraldo Maurizio : “per l’intervento violento ai danni di un giocatore
avversario senza procurargli danni fisici, a gioco fero (art. 19.4 lett. b) C.G.S.)”;
- squalifica sino al 20/2/2012 allenatore Scarpa Giampietro;
- inibizione sino al 6/2/2012 carico del dirigente Busatto Angelo.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente osserva che la parte del ricorso relativo alle sanzioni dei Signori Scarpa Giampietro e Busatto Angelo
non viene presa in esame, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b) del C.G.S. (provvedimenti sanzionatori inoppugnabili);
esaminato la parte del ricorso presentato dalla Società Nuovo San Pietro relativo alla squalifica del Sig. Baraldo Maurizio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
rilevato che la sanzione a carico del giocatore Baraldo riflette integralmente l’accadimento dei fatti riportati dall’arbitro nel
suo referto di gara;
constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare la delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Nuovo San Pietro;
- di dichiarare inoppugnabili i provvedimenti sanzionatori relativi ai Signori Scarpa Giampietro (allenatore) e Busatto
Angelo (Dirigente);
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Baraldo Maurizio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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