CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 gennaio 2012 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti In Liquidazione, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 gennaio 2012 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti In Liquidazione, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente
Dr Felice Maria Filocamo Arbitro
Avv. Italo Vitellio Arbitro
nominato in data 1° agosto 2011 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 26 gennaio 2012, ha deliberato il seguente “L O D O P A R Z I A L E” nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1381 del 20 maggio 2011) promosso da Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 19, in persona del rag. Mario Macalli, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San Valentino 21 ricorrente contro Lega Nazionale Professionisti in liquidazione (LNP), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4,
in persona dei liquidatori, dr Michele Giura e dr Ezio Maria Simonelli intimata nonché Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega A), con sede e domicilio eletto in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Maurizio Beretta, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini e Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega B), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Andrea Abodi, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari e Paolo Berruti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia 135 resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La controversia origina dalla pretesa, svolta dalla Lega Pro (“Ricorrente”) nei confronti della LNP (“Intimata”) nonché della Lega A e della Lega B (“Resistenti”), relativa alla determinazione e alla attribuzione della quota di “mutualità per le serie inferiori” stabilita dal d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse. Con lettera in data 27 luglio 2010, Lega Pro, facendo riferimento all’art. 24 del D.lgs. cit., invitava Lega A ad “avviare, al più presto, un dialogo tendente a definire la parte di quota da attribuire alle società partecipanti ai campionati di Prima Divisione e di Seconda Divisione, nonché modalità e tempistiche dei conseguenti versamenti in ragione delle indifferibili esigenze finanziarie delle società associate”. La “disponibilità per un confronto per la definizione delle modalità per l’immediata erogazione
delle risorse di propria spettanza, derivanti dall’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 9/2008, con decorrenza dal 1° luglio 2010” veniva poi ribadita da Lega Pro in una lettera a Lega A del 5 agosto 2010. Con lettera in data 9 agosto 2010, Lega Pro specificava “che i temi da discutere con la Lega A sono limitati alle modalità ed alle tempistiche dei versamenti, generati dalla mutualità di cui al D.Lgs. 9/2008, dovuti alle Società di Lega Pro, quali società di serie professionistiche inferiori alla Serie A”, essendo “l’entità percentuale delle somme dovute ... certe e fuori discussione”. Quindi, aggiungeva: “La trattativa dovrà, infine, avere ad oggetto tanto la contribuzione relativa alla stagione 2010/2011, quanto quella maturata per le stagioni pregresse a decorrere dall’entrata in vigore del D. Lgs. 9/2008, pur in ragione delle diverse quote riservate e per il periodo sino alla stagione 2009/2010 e per il periodo successivo. All’uopo, con la presente, richiedo anche di conoscere l’entità degli introiti per diritti radiotelevisivi incassata dalla L.N.P. sino alla chiusura della stagione 2009/2010 e l’entità degli incassi della cessione di detti diritti per la stagione in corso, così che il Consiglio direttivo della Lega Pro sia in grado di comunicare alle proprie Società sportive l’entità delle correlate risorse ad esse spettanti”. In data 16 settembre 2010, Lega Pro richiedeva nuovamente alla Lega A di provvedere all’
assegnazione immediata delle somme relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in base a quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs. cit. Di conseguenza, la invitava a “comunicare e documentare l’ammontare complessivo dei diritti commercializzati dalla Serie A e … a provvedere all’ immediata assegnazione dei suddetti proventi nella misura del 2% in favore delle società partecipanti al campionato di Prima divisione e del 2% in favore delle società partecipanti al campionato di Seconda divisione”. LNP e Lega A, con lettera del 24 settembre 2010, corrispondevano così: “Relativamente alla quota di mutualità afferente la fase transitoria di cui all’ultimo comma dell’articolo 27 del Decreto, chiusa il 30 giugno scorso, significo che, vista la richiesta della Lega Pro, il Presidente LNP darà disposizione alla Tesoreria di procedere al prelievo presso le società delle quote assegnate alla Lega Pro secondo i criteri di cui alla delibera 16 giugno 2008 della Categoria Serie A della LNP. Relativamente alla richiesta della Lega Pro della quota di mutualità di cui all’articolo 24 del Decreto, da prelevarsi sui ricavi delle licenze sulla stagione sportiva in corso, devo contestare l’ affermazione della Lega Pro relativa alla circostanza per la quale il Decreto imporrebbe di versare ‘immediatamente’ tale mutualità alle categorie inferiori. La legge non usa infatti tale avverbio temporale, né indica i termini entro i quali il versamento deve essere effettuato. Di sicuro va attesa la fine della corrente stagione, allorquando saranno materialmente conseguiti tutti gli incassi. In ogni caso è assolutamente arbitraria la pretesa della Lega Pro di definire unilateralmente l’ammontare della mutualità da destinarsi alle Società di Prima e Seconda Divisione. Il Decreto Melandri Gentiloni, infatti, riserva esclusivamente all’ … ‘Organizzatore della Competizione’, il diritto-dovere di determinare discrezionalmente le quote di mutualità alle categorie inferiori, senza alcun vincolo di criterio”. Con successiva lettera del 27 settembre 2010 Lega Pro chiedeva copia della delibera del 16 giugno 2008 menzionata nella corrispondenza. La richiesta rimaneva, però, inevasa. Con istanza di arbitrato prot. n. 305 del 7 febbraio 2011, la Ricorrente faceva valere in giudizio le pretese sin lì insoddisfatte nei confronti di Lega A e di Lega B. Con ordinanza in data 11 aprile 2011, il Collegio arbitrale (intanto formatosi) respingeva l’istanza di Lega Pro di integrazione del contraddittorio nei confronti di LNP. Pertanto, Lega Pro promuoveva altra “domanda di arbitrato”, depositata in data 20 maggio 2011, prot. n. 1381, altresì evocando nel giudizio anche quest’ultima parte, oltre che Lega A e Lega B. Nel merito Lega Pro qui domanda di: “(i) accertare e dichiarare l’obbligo della Lega Nazionale Professionisti e/o di Lega Serie A e/o della Lega Serie B, questi ultimi per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori della Lega Nazionale Professionisti, di comunicare all’esponente la delibera assunta dall’allora Lega Nazionale Professionisti il 16 giugno 2008; (ii) accertare e dichiarare che la delibera del 16 giugno 2008 della Lega Nazionale Professionisti non è stata preceduta da alcuna negoziazione con la Lega Pro, verificare se il contenuto della
medesima è conforme ai criteri dettati dalla legge e in caso di difformità annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace tale delibera; (iii) accertare e dichiarare l’illegittimo rifiuto della Lega Nazionale Professionisti e/o di Lega Serie A e/o della Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza anche quali soggetti successori della Lega Nazionale Professionisti, di procedere alla ripartizione della quota di mutualità già maturata ex art. 27 del Decreto a valere sulle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, quantificando l’esatto ammontare del dovuto in base ai criteri indicati in narrativa e/o in subordine secondo criteri di equità e buona fede, se del caso disapplicando, in tutto o in parte, la delibera del 16 giugno 2008 dell’allora Lega Nazionale Professionisti; e, per l’effetto, (iv) condannare Lega Nazionale Professionisti, Lega Serie A e/o Lega Serie B, questi ultimi per quanto di rispettiva ed eventuale competenza anche quali soggetti successori della Lega Nazionale Professionisti, a versare, senza dilazione, all’esponente le somme determinate in base a tutti ovvero alcuni dei precedenti punti, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo; (v) condannare Lega Nazionale Professionisti, Lega Serie A e/o la Lega Serie B, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, anche quali soggetti successori della Lega Nazionale Professionisti, al risarcimento del danno da svalutazione ed interessi, salvo il maggior danno che sarà precisato in corso di causa o determinato secondo equità”. LNP, dichiarando di aver ricevuto la domanda di arbitrato, faceva tenere la nota prot. n. 1524 del 14 giugno 2011, sottoscritta dai “Liquidatori congiunti” e diretta al Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport ai fini previsti dall’art. 19 del relativo Codice dei giudizi, e -allegando di “non [essere] più, con decorrenza dalle rispettive revoche delle deleghe, sottomessa alla normativa federale, ivi compreso l’articolo 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio”-
“dichiara[va] di non accettare la potestas iudicandi dell’adìto Tribunale Arbitrale in forza della citata clausola arbitrale, e di non essere disponibile a stipulare alcun contratto compromissorio”. Lega A, per il tramite del procuratore nominato, faceva tenere “difese della parte intimata” con nota prot. n. 1523 del 14 giugno 2011. Qui, “in via assolutamente pregiudiziale in rito, ferma comunque la richiesta ex art. 19/Codice, [domandava] che [fosse] dichiarata la litispendenza tra la presente domanda arbitrale e quella già pendente avanti il TNAS al numero RG/0305” Lega B, per il tramite dei procuratori nominati pro tempore, faceva parimenti tenere le sue “difese” con nota prot. n. 1529 del 14 giugno 2011. Ivi sollevava “eccezione di litispendenza” stante la “identità delle domande qui proposte dalla Lega Pro con quell[e] dalla stessa proposte nell’arbitrato n. 305 del 7 febbraio 2011 attualmente pendente avanti lo stesso TNAS”. Il Presidente del TNAS, con provvedimento del 4 luglio 2011, “respinge[va] le istanze proposte” dalle parti intimata e resistenti. Deliberava, quindi, di comporre il Collegio arbitrale, a norma dell’art. 7, comma 1, del Codice dei giudizi, nominandone in data 1° agosto 2011 i componenti ed eleggendone il presidente nelle persone rispettivamente indicate in epigrafe. Il 29 settembre 2011 si è riunito il Collegio arbitrale alla presenza di alcune soltanto delle parti. Tutte, però, avevano fatto pervenire istanza di “sospendere il procedimento arbitrale”, specificando che la misura avrebbe avuto “effetti anche sul termine di pronuncia del lodo”. Preso atto di tanto, il Collegio, in carenza di ogni licenza regolamentare sul modello dell’art. 296 c.p.c. (Sospensione su istanza delle parti), ha provveduto ad aggiornare l’udienza al 26 gennaio 2012, medio tempore acquisendo il consenso di ciascuna delle parti alla proroga del termine di pronuncia del lodo fino al 1° marzo 2012. All’udienza infine tenutasi il 26 gennaio u.s., stante l’assenza del rappresentante della LNP, il Collegio ha registrato l’inesperibilità del tentativo di conciliazione della controversia; ha quindi acquisito, su istanza della parte ricorrente, il “lodo arbitrale parziale” pronunciato in data 29 settembre 2011 dagli arbitri -cons. M.E. Raso, prof. C. Castronovo e prof. avv. L. Fumagalli- nella controversia previamente introdotta inter pauciores con atto prot. n. 305 del 7 febbraio 2011. Nella stessa udienza l’avv. Paolo Berruti, difensore della Lega B, ha “formula[to] istanza di sospensione del procedimento”. L’avv. Ruggero Stincardini, difensore della Lega A, ha “aderi[to] alla domanda di sospensione”. L’avv. prof. F. Carbonetti, invece, vi “si oppone[va]”. Ritenuto che occorre risolvere più questioni litis ingressum impedientes, rispettivamente sorte dall’ “eccezione d’incompetenza” del TNAS sollevata dalla parte intimata, nonché da quella di “litispendenza” e, infine, dall’istanza di “sospensione” delle resistenti, il Collegio ritiene di promuoverne la decisione mediante lodo non definitivo che eleva a suoi propri ed esclusivi oggetti i singoli “punti”. Il presente “lodo parziale”, a norma dell’art. 26, comma 2, del Codice dei giudizi e dell’art. 816-bis,
3° comma, c.p.c., è stato deliberato all’unanimità con la partecipazione degli arbitri riuniti in conferenza personale presso la sede dell’arbitrato, in Roma, il 26 gennaio 2012. E ciò sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la dichiarazione del 3 ottobre 2011, prot. n. 2321, la LNP, in persona dei suoi Liquidatori ha, nell’autorizzare il differimento del termine di pronuncia del lodo, dichiarato esplicitamente di voler tener “ferma ed impregiudicata ogni deduzione ed eccezione”. Ritiene il Collegio che trattasi, riguardo alla comunicazione che allo stesso collegio risulta così indirizzata, della “prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri” attraverso la quale la parte eccepisce la loro “incompetenza”, a norma dell’art. 817, 2° comma, c.p.c. Invero, la “eccezione” in ultimo richiamata non può che essere individuata in quella già sollevata con la nota fatta tenere in data 14 giugno 2011, diretta però al Presidente del TNAS per promuovere la relativa pronuncia di “manifesta incompetenza arbitrale” a norma dell’art. 19 del Codice dei
giudizi; eccezione per il vero reiterata con nota del 2 agosto 2011, prot. n. 1865, e tuttavia -in difetto di anteriore accettazione di tutti gli arbitri- non ancora suscettibile di divenire motivo di impugnazione del lodo. Stante, allora, la condizione della intervenuta “contesta[zion]e nel corso dell’arbitrato” della competenza degli arbitri e della sopravvenuta vulnerabilità della ventura decisione di merito in ragione dell’ ulteriore eccezione di “inesistenza […] della convenzione di arbitrato” presentata con l’atto del 3 ottobre 2011, il Collegio conviene sull’opportunità di decidere qui sulla propria competenza nei confronti della LNP. La competenza degli arbitri sussiste. Premesso che a norma dell’art. 19, comma 3, del Codice per i giudizi “Il Presidente del Tribunale, se non ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare la manifesta incompetenza arbitrale, dispone la prosecuzione della procedura, restando impregiudicate le future decisioni sulla competenza dell’organo arbitrale decidente”, e dunque che nessun effetto sull’ampiezza del giudizio arbitrale potrebbe dispiegare la delibera già reiettiva dell’eccezione assunta dall’Organo amministrativo e tuttavia non agente uti judex, appare necessario analizzare gli argomenti fondativi dell’assunto della parte intimata. Questa sostiene che “non appartiene più all’ordinamento federale del calcio (e quindi all’ ordinamento sportivo italiano) per essere stata ad essa (associazione privata) revocata ogni delega federale, a far data dal 31 ottobre 2010 per le attività oggetto della norma transitoria contenuta nel CU 123/A e a far data dall’8 giugno 2010 per ogni altra attività o competenza sportiva. Per effetto di quanto sopra […] non è più […] sottomessa alla normativa federale, ivi compreso l’articolo 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio” (pg. 4 della nota del 14 giugno 2011). In sintesi, la LNP assume che l’arbitrabilità della controversia, pur se incontestata ratione obiecti, possa durare nel tempo soltanto finché dura lo “status soggettivo”, senza alcuna “ultra-efficacia per le controversie che […] insorgono successivamente alla cessazione” (ibidem). La tesi non è condivisibile. La causa petendi di Lega Pro nei confronti di LNP risulta postulata, sotto il profilo cronologico, come formatasi in costanza del vincolo associativo di quest’ultima alla F.I.G.C.: vincolo dal quale la clausola compromissoria inter partes dell’art. 30 dello Statuto federale ha tratto alimento originario siccome “le controversie tra [di loro] o tra gli stessi [soggetti] e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione […] del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport” (comma 3). Né occorre smentire l’argomento, parimenti sostenuto dall’eccipiente, del successivo venir meno del rapporto associativo, in ultimo alla data del 31 ottobre 2010, per poter superare le pretese conseguenze che la stessa parte intenderebbe trarre dalla circostanza che soltanto successivamente alla maturazione di tale termine è stata introdotta la domanda di arbitrato. Difatti, è l’art. 808-quater c.p.c. a esplicitare, ora, il risalente principio per cui, di là della cogenza diretta di questa norma sopra la fattispecie, viene assicurato che “la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto”: estensione che assume ignificato primario, appunto, nella dimensione diacronica in cui l’insorgenza di una controversia venga a collocarsi finanche all’esito della cessazione dell’efficacia del contratto o del rapporto che hanno istantaneamente generato il sistema di regolamentazione convenzionale di tutti gli eventuali conflitti scaturiti dallo svolgimento del rapporto medesimo e nell’ambito del quale siano sorti i diritti di cui è fatta domanda di tutela. Si consideri infatti che sin da Cass. 22 febbraio 1964, n. 384 -con soluzione da Satta, Commentario al c.p.c., IV, 2, Milano, 1971, 245, significativamente considerata “esattissima”- la Corte suprema ha affermato la “imprescrittibilità del potere di ordine processuale sorgente dall’accordo di compromesso”, e la giurisprudenza ha consolidato, più in generale, l’opinione secondo la quale la clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che comunque trovino la loro scaturigine nel rapporto, sicchè l’ “l’opzione per un ordinamento che non è quello che si concreta nei giudici” è tendenzialmente irreversibile. E, come riferiscono le fonti bibliografiche anche più recenti (Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, I2, Padova, 2012, 687), “quell’opzione”, già “insensibile al decorso di tempi”, “è irreversibile se non per mutuo consenso” (né il consenso in parola potrebbe, data l’estraneità della F.I.G.C. alla lite, farsi risalire a manifestazioni volitive di quest’ultima piuttosto che della Ricorrente). Pertanto, nei limiti della domanda proposta da Lega Pro, il Collegio dichiara la propria competenza.
2. Lega A e Lega B hanno, inoltre, sollevato eccezione di litispendenza del presente giudizio; la prima ha fatto valere che questo procedimento “ha ad oggetto le stesse identiche domande già dedotte dalla Lega Pro nell’arbitrato proposto avanti il medesimo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport […] e rubricato al numero 0305 del 7.2.2011”, e perciò aspira a che il Collegio “disponga la cancellazione della domanda arbitrale dal ruolo” (pg. 5 delle “Difese” in data 14 giugno 2011). Adesiva è la posizione della Lega B, sebbene non negli esatti termini del petitum conseguente alla pure domandata dichiarazione di litispendenza (cfr. le relative “Difese” in pari data). L’eccezione di litispendenza non è fondata. Non è necessario al Collegio escludere l’identità delle controversie hinc et inde in ragione della non completa identità di tutte le parti nei distinti giudizi e della correlativa spendita di frazioni diverse dei petita (il cui rapporto meglio evocherebbe una delle figure di continenza) per resistere alla pretesa di inibire il corso del presente procedimento, pretesa che intenderebbe basarsi sul contrario assunto della identità (“identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso”: sez. un. 1° ottobre 2007, n. 20596). Gli è, infatti, che “la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza [neppure] della stessa causa [neppure] davanti al giudice” (art. 819-ter, 1° comma, c.p.c.), ragione per la quale nessuna efficacia impeditiva può dispiegare ogni eventuale litispendenza arbitrale. Ciò è convalidato dal divieto di proponibilità, “in pendenza del procedimento arbitrale”, delle sole “domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato” (art.
819-ter, 3° comma), ed è oltremodo confortato dal rilievo per cui soltanto il lodo “contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile” integra un caso di nullità a norma dell’art. 829, 1° comma, n. 8), c.p.c. Vuol dirsi, così, che l’effetto inibitorio in ordine all’eventuale secondo procedimento sopra la medesima causa non sussiste finchè dura la litispendenza, mentre può insorgere -per giunta senza alcun riferimento al criterio della prevenzione temporale- soltanto al cessare di questa, i.e. quando il lodo “non [è] più impugnabile”. E ciò senza dire che la litispendenza presuppone, per costante giurisprudenza, giudici “parimenti muniti di competenza”, il che è revocabile in dubbio qualora, come nel caso che occupa, sia presente non in entrambi i procedimenti una delle parti, pur considerata “necessaria”, del complesso rapporto litigioso (arg. ex art. 816-quater, 3° comma, c.p.c.). In definitiva, la relazione tra i distinti giudizi che prendono rilevanza ai fini della presente decisione devesi stimare di mera connessione e, in quanto tale, soggetta a eventuale “riunione dei procedimenti” nella misura in cui la soluzione risulti possibile e risponda a “opportunit[tà]” (art. 274 c.p.c.). Sennonchè, già l’alterità personale degli arbitri impedisce e assorbe ogni altra considerazione in proposito (cfr. Salvaneschi, sub art. 816-quater, in AA.VV., La nuova disciplina dell’arbitrato, a cura di Menchini, Padova, 2010, 251). Pertanto, rigettando le eccezioni delle resistenti, il Collegio conferma la propria competenza.
3. Non è chiaro, infine, se l’istanza di sospensione del presente procedimento trovi causa separata e autonoma dalla previa eccezione di litispendenza. Conviene assumere, tuttavia, che sia così dal momento che la difesa di Lega B, presa per la prima volta all’udienza del 26 gennaio 2012 dall’ avv. P. Berruti, nemmeno ha inteso in alcun modo connettere quanto ivi sostenuto alla pregressa posizione della parte olim assistita da altri patrocinatori. Né schiarimenti sopra la allegata causa sospensiva derivano, per il vero, dalla pur convergente difesa di Lega A, la quale si è limitata ad aderire alla altrui istanza. Al Collegio è dato unicamente far conto, allora, sul dettato difensivo in base al quale la sospensione
invocata andrebbe “avvalorata dall[a] produzione del lodo parziale adottato da altro collegio arbitrale”, segnatamente del lodo depositato in data 29 settembre 2011, prot. n. 2296, e che, viene riferito, “è stato impugnato”. Ora, non è indispensabile affrontare il vasto tema teorico dell’applicabilità anche al lodo e alle sue vicende dell’art. 337, 2° comma, c.p.c., giusta il quale “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”. Infatti, di là della pura discrezionalità della sospensione in parola e dei limiti interpretativi verso un’ estensione di siffatta previsione agli antipodi di quanto espressamente previsto in arbitrato (cfr.
art. 819-bis, 2° comma, c.p.c.), appare dirimente l’insegnamento (cfr. Cass. 25 giugno 2002, n. 9279) che presupposto dell’adozione della misura sia dato da una decisione “esecutiva resa in altra causa fra le stesse parti”: presupposto che, mutatis mutandis, qui mancherebbe comunque, così riuscendo impraticabile ogni altra considerazione di eventuale conforto alla ammissibilità della pronuncia di sospensione facoltativa del procedimento, ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. Non altre cause di sospensione appaiono riconoscibili nel numero chiuso dei casi che un evento siffatto, ormai eccentrico rispetto alle esigenze della giustizia, dell’arbitrato in specie e, segnatamente, dell’arbitrato sportivo quale sottospecie connotata da esigenze finanche più accentuate di celerità, è destinato a conoscere nell’ordinamento quo utimur. Pertanto, nulla osta, anche sotto tale ultimo profilo, alla procedibilità del giudizio.
4. L’adozione del “lodo parziale”, non consentendo l’ “applicazione dei principi in tema di soccombenza”, determina, a norma dell’art. 26 del Codice dei giudizi, il rinvio al “lodo definitivo” di ogni pronuncia sulle spese; determina altresì che, in applicazione dell’art. 820, 4° comma, lett. c), c.p.c., il termine previsto per la pronunzia del lodo definitivo risulti differito: differimento che, reputa il Collegio, deve essere contenuto, a norma dell’art. 4, comma 2 e 3, del Codice dei giudizi, entro i successivi 90 giorni dall’originaria scadenza del termine. Il termine per la pronuncia del lodo è pertanto destinato a scadere il 30 maggio 2012.
P.Q.M
Il Collegio arbitrale, definendo separatamente alcuni punti della controversia, disattesa ogni contraria eccezione o istanza, così provvede:
a) dichiara la propria competenza;
b) proroga il termine per la pronuncia del lodo nei sensi di cui in motivazione;
c) regola con separata ordinanza le modalità di svolgimento del giudizio;
d) dispone che, a cura del Segretario, del presente lodo sia fatta comunicazione a ciascuna delle parti.
Così deciso all’unanimità, e sottoscritto nel luogo e nella data di seguito indicati:
F.to Ferruccio Auletta
F.to Felice Maria Filocamo
F.to Italo Vitellio
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