F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MARONGIU (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Spal 1907 Spa, attualmente tesserato per la Società AC Prato Spa), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 3927/114 pf 11-12/AM/ma del 15.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MARONGIU (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Spal 1907 Spa, attualmente tesserato per la Società AC Prato Spa), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 3927/114 pf 11-12/AM/ma del 15.12.2011). La Procura federale in data 15 dicembre 2011 (in reiterazione rispetto al deferimento del 16.09.2011, nota 1506/11pf 11-12/AM/ma) ha disposto il deferimento di: Il calciatore-tesserato Sig. Alessandro Marongiu, per violazione di cui all’art. 1 del CGS anche in relazione agli artt. 16, comma 3 e 21 comma 3 del Regolamento Agenti, vigente al momento della condotta contestata; il Sig. Ulisse Savini, Agente di calciatori, per violazione di cui all’art. 1 del CGS anche in relazione agli artt. 16, comma 3 del Regolamento Agenti, avendo ottenuto dal calciatore Alessandro Marongiu procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura – regolarmente depositata – ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente; la Società Spal 1907 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal proprio (all’epoca dei fatti) calciatore Alessandro Marongiu. La Procura (con deferimento di cui alla nota 5 dicembre 2011, 3927/114pf10-11/AM/ma) a seguito delle indagini effettuate e dell’analisi della documentazione acquisita al presente procedimento disciplinare, ritiene accertati i fatti ascritti ai soggetti deferiti. In data 10.02.2012, i deferiti Marongiu e Salvini facevano pervenire memorie difensive, con allegate produzioni documentali. All’udienza odierna, il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Marongiu, € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per il Savini e € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Spal. Nessuno è comparso per i deferiti. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, con particolare riferimento sia alla nota 13.07.2011 del Segretario della Commissione Agenti di calciatori che ai mandati Marongiu-Savini (del 30.06.2011) e Marongiu-Cervellati (del 16.11.2009), risultano provati i fatti oggetto di deferimento ed ascritti ai soggetti deferiti. Pur considerando quanto proposto a difesa dei deferiti Marongiu e Salvini, non risulta trasmesso alla Commissione Agenti l’accordo di risoluzione consensuale inerente il mandato conferito al Cervellati Riccardo secondo le modalità, i termini e le prescrizioni formali previste dal regolamento Agenti calciatori (art. 18 Reg. Agenti), così come anche rilevato nel deferimento del 16.09.2011 ed ampiamente richiamato. Per tutto quanto sopra accertato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo questa Commissione disciplinare – quindi - integrate le fattispecie oggetto di deferimento ed ascritte ai soggetti deferiti. P.Q.M. La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: • Sig. Alessandro Marongiu la squalifica per 2 (due) gare ufficiali; • Sig. Ulisse Savini € 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda; • Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda.
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