F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5), Società ASD PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 4175/1887 pf 10-11/AM/ma del 27.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063 del 16 Febbraio 2012 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5), Società ASD PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 ▪ (nota N°. 4175/1887 pf 10-11/AM/ma del 27.12.2011). La Procura federale in data 27 dicembre 2011 ha disposto il deferimento di: ▪ Sig. Paolo Morlino, Legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a cinque, al tempo dei fatti, in merito alla violazione di cui all’art. 1 del CGS per aver tenuto un comportamento sleale nei confronti di altra Società avversaria, avendo tentato di ottenere con l’uso di un indirizzo di posta elettronica non veridico del centro di medicina sportiva Medical Center di Bresso (MI) il certificato relativo all’idoneità del calciatore Battaia Alessio, tesserato della Società Domus Bresso. ▪ Società ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per i comportamenti posti in essere dal proprio Legale rappresentante; La Procura (con deferimento di cui alla nota 27 dicembre 2011, 4175/1887pf10-11/AM/ma) a seguito delle pertinenti indagini – e relativa relazione - effettuate dal Collaboratore della Procura e dell’analisi della documentazione acquisita al presente procedimento disciplinare, ritiene accertati i fatti ascritti ai soggetti deferiti. In data 10 febbraio 2012, i deferiti, Morlino Paolo ed ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque facevano pervenire memoria difensiva con allegata documentazione peritale a firma dell’Ing. Angelo Martini. All’udienza odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di anni 1 (uno) per il Sig. Morlino; • penalizzazione di punti 1 (uno) con ammenda di € 1.000,00 (mille/00), per la Società ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque; I difensori dei deferiti, preliminarmente, hanno formulato istanza per l’ammissione della audizione dell’Ing. Martini, quale ulteriore delegato alla assistenza delle parti deferite. La CDN, a seguito di camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza istruttoria: “La Commissione disciplinare nazionale, in relazione all’odierna richiesta di audizione dell’Ing. Martini, quale rappresentante delle parti, formulata dall’Avv. Michele Cozzone, rileva che le parti stesse sono già rappresentate dai rispettivi difensori alle cui memorie è stata allegata la consulenza redatta dal predetto tecnico. Considerato che risulta ultroneo ogni ulteriore approfondimento sul contenuto dell’elaborato, rigetta la richiesta di cui sopra e dispone procedersi oltre.” Si è quindi proceduto con la discussione. I difensori, richiamando quanto già riportato nella memoria difensiva, hanno esposto le argomentazioni difensive. Era altresì presente il deferito Sig. Paolo Morlino, il quale ha rilasciato una breve dichiarazione spontanea conclusiva. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, dalla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte al collaboratore della Procura federale, si rileva che sono da ritenersi pacificamente provati taluni elementi di fatto quali l’invio al Medical Center di Bresso delle nr. 2 emails del 4.04.2011 (h. 13,18 ed h. 14,58) nonché la telefonata giunta al Medical Center sempre il 4.04.2011. Dall’analisi della copiosa documentazione raccolta, diversi sono gli elementi indiziari in forza dei quali le condotte oggetto di deferimento potrebbero essere ascritte e riferite al Sig. Morlino Paolo e, conseguentemente, alla Società Petrarca. A ciò si aggiunga l’argomentazione secondo cui un significativo interesse alla verifica dell’esistenza e/o inesistenza del certificato di idoneità fisica (e relativo contenuto) dell’atleta Battaia Alessio era riferibile prevalentemente alla Società ASD Petrarca Padova Calcio a Cinque ed ai suoi dirigenti, essendo funzionale alla integrazione istruttoria del ricorso dalla stessa Società presentato al Giudice Sportivo e riguardante la gara ASD Petrarca Padova Calcio a cinque vs. Domus Bresso del 2.4.2011. Tuttavia, dagli atti acquisiti alla presente procedura, dalla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte al collaboratore della Procura federale nonché a seguito delle difese e documentazione allegata, presentate nell’interesse dei soggetti deferiti, nonché dalla odierna discussione, non può essere considerata raggiunta la piena prova sui fatti per cui si procede né gli elementi indiziari appaiono chiari, precisi e concordanti al fine di ritenere che sia stata posta in essere da parte del deferito Sig. Paolo Morlino una condotta e/o atti confliggenti con l’art. 1 del CGS e qualificabili come comportamento sleale nei riguardi di una squadra diretta avversaria, nella fattispecie la Società Domus Bresso. Allo stato, non può – così - essere ricondotta, con la dovuta incontrovertibilità, la condotta oggetto di deferimento nei riguardi del Sig. Paolo Morlino ancorché molti degli elementi indiziari siano allo stesso apparentemente riferibili. Infatti, anche sulla scorta delle considerazioni tecnico-peritali agli atti, nonché come affermato dal collaboratore della Procura stesso nella sua relazione, non è possibile far risalire con certezza né l’invio delle email da un computer nel possesso del Morlino o del Petrarca, né l’effettuazione della telefonata da una utenza agli stessi appartenente, rendendo così riferibili agli stessi i suddetti comportamenti disciplinarmente rilevanti al di là di ogni ragionevole dubbio. Per tutto quanto sopra accertato e rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti sono da accogliersi, ritenendo questa Commissione disciplinare quindi non integrate le fattispecie oggetto di deferimento ed ascritte ai soggetti deferiti stessi. P.Q.M. La Commissione disciplinare proscioglie i soggetti deferiti dall’addebito loro contestato.
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