COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 16.02/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 56 – Reclamo ASD Praese 1945 avverso la sanzione della diffida del campo di gioco inflittagli in seguito alla gara del campionato esordienti F.P. secondo anno Praese – Cogoleto Calcio del 21.1.2012. C.U. n. 37 del 26.1.2012 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 16.02/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 56 - Reclamo ASD Praese 1945 avverso la sanzione della diffida del campo di gioco inflittagli in seguito alla gara del campionato esordienti F.P. secondo anno Praese - Cogoleto Calcio del 21.1.2012.
C.U. n. 37 del 26.1.2012 Delegazione Provinciale di Genova.
Il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, infliggeva all’ASD Praese la sanzione dell’ammenda di € 200,00 e la diffida del terreno di gioco.
L’arbitro aveva riferito che a fine gara erano state lanciate, sul campo di gara, alcune pietre in segno di protesta. Sempre a gara conclusa alcuni tifosi, entrati nel tunnel d’accesso agli spogliatoi, rivolgevano frasi offensive e minacciose all’indirizzo dei dirigenti della squadra avversaria e dell’arbitro.
Ricorre la società che, prospettando una diversa descrizione dei fatti, ritiene gli episodi non così gravi e tali da essere puniti con l’ammenda e la diffida del terreno di gioco, perciò richiede che almeno la sanzione aggiuntiva sia annullata.
Il reclamo merita l’accoglimento.
Visionati gli atti ufficiali, la Commissione ritiene congrua la sola sanzione dell’ammenda, non rilevando, nei fatti riportati nel referto, la sussistenza di validi motivi per infliggere alla società anche sanzione della diffida del terreno di gioco.
Per questi motivi delibera d’annullare la diffida al terreno di gioco dell’ASD Praese.
La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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