COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 16 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. CALCIO CAPOTERRA (Campionato Juniores Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 02.02.2012. Gara Capoterra / Virtus San Sperate del 21.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 16 Febbraio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. CALCIO CAPOTERRA (Campionato Juniores Delegazione provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 02.02.2012.
Gara Capoterra / Virtus San Sperate del 21.02.2012.
La società Capoterra ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) ammenda di Euro 11,00 alla società Capoterra per aver causato ritardo all’inizio della gara;
2) squalifica fino al 15.02.2012 all’allenatore Pisano Giuseppe del Capoterra;
3) squalifica per due gare effettive del calciatore Arrius Luca del Capoterra;
4) squalifica per tre gare effettive dei calciatori Capicciola Luigi e Cocco Simone per comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
La reclamante contesta gli addebiti, e, con particolare riferimento ai calciatori Capicciola e Cocco, nega che le frasi irriguardose riportate nel referto arbitrale siano state proferite.
La Commissione, con riferimento all’ammenda, rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett.d) del Codice di Giustizia Sportiva. Del pari è inammissibile, il reclamo per quanto attiene la squalifica inflitta all’allenatore Pisano Giuseppe, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett.b) del C.G.S., così come inammissibile è il reclamo per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore Arrius Luca, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett.a) del C.G.S..
Per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore Capicciola Luigi, responsabile di avere ingiuriato l’arbitro, la portata delle espressioni nelle quali si è concretizzata la sua vibrata protesta, priva di altre manifestazioni di intemperanza, giustifica una riduzione della sanzione, come da dispositivo. Al contrario le espressioni irriguardose addebitate al calciatore Cocco Simone, aggravate dal tentativo di colpire l’arbitro sulla mano, al momento in cui gli fu mostrato il carttellino rosso, rendono opportuna la conferma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, del tutto congruo.
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, così DELIBERA:
1) dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla ammenda inflitta alla società Capoterra;
2) dichiara inammissibile il reclamo in ordine alle sanzioni inflitte all’allenatore Pisano Giuseppe ed a quella inflitta al calciatore Arrius Luca;
3) ridurre la squalifica inflitta al calciatore Capicciola Luigi a due giornate effettive;
4) conferma la squalifica inflitta al calciatore Cocco Simone.
Dispone il non addebito della tassa.
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