COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. MM SAREGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 – Squalifica sino al 31/3/2012 assistente arbitrale Crestani Loris – Campionato Giovanissimi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.2.1. OPPOSIZIONE A.C. MM SAREGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 48 del 25/1/2012 –
Squalifica sino al 31/3/2012 assistente arbitrale Crestani Loris – Campionato Giovanissimi Regionale
La Società MM Sarego ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata
nel Comunicato n. 48 del 25/1/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica sino al 31/3/2012 a carico
dell’assistente arbitrale Crestani Loris : “per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo ed ingiurioso nei
confronti dell’arbitro, anche dopo la notifica dell’allontanamento dal terreno di gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. MM Sarego;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente munito di delega;
atteso che il rapporto dell’arbitro é risultato essere dettagliato e preciso nell’esporre l’accadimento oggi contestato;
valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo rispetto ai fatti ascritti;
constatato che non sono emersi elementi validi per una riforma della delibera impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società MM Sarego;
- di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’assistente arbitrale Crestani Loris sino al 31/3/2012;
- di introitare la tassa reclamo versata.
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