COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Ivan ANDRIANO – Calciatore A.C.D. Mussolente – del Sig. Mario ZANCHETTA – Presidente A.C.D. Mussolente – della Società A.C.D. MUSSOLENTE

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 15.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. Ivan ANDRIANO – Calciatore A.C.D. Mussolente - del Sig. Mario ZANCHETTA – Presidente A.C.D. Mussolente - della Società A.C.D. MUSSOLENTE La Procura Federale con atto del 16/1/2012, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Sig. Ivan ANDRIANO – Calciatore A.C.D. Mussolente per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, art. 10, comma 6 e art. 22, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva per violazion dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato alle gare : Mussolente-Sarcedo dell’11.9.2011 e Rossano-Mussolente del 18.9.2011, valevoli per il Campionato di Promozione – Girone “B” della stagione 2011/2012 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento; Il Sig. Mario ZANCHETTA – Presidente A.C.D. Mussolente per rispondere della violazione delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, art. 10, commi 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 11.09.2011 e 18.09.2011 n. 2 distinte gara valevoli per il Campionato di Promozione – Girone “B”, nelle quali dichiarava che i calciatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andriano Ivan non ne avesse tiolo in quanto squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo, così come succintamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento); La Società A.C.D. MUSSOLENTE per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato. Il deferimento é fondato sui motivi che sono stati ampiamente descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento stilato dalla Procura Federale della F.I.G.C. e fatto pervenire alle parti deferite. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 14/2/2012 sono risultati presenti : - Il Sig. Ivan ANDRIANO Calciatore Mussolente - Il Sig. Mario ZANCHETTA Presidente Mussolente - la Società A.C.D. Mussolente rappresentata dal Sig. Mario Zanchetta - il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, precisando che la Procura Federale é disposta ad applicare il disposto di cui agli articoli 23 e 24 del C.G.S. nei confronti della Società Mussolente, soltanto per la parte riguardante la sanzione pecuniaria da infliggere, quantificata nella misura finale di € 500.00, mentre gli stessi articoli non possono essere considerati per gli altri soggetti deferiti (il Sig. Ivan Andriano e il Sig. Mario Zanchetta). Il Sig. Zanchetta ha dimostrato il suo assenso per l’irrogazione del suddetto provvedimento amministrativo a carico dell’A.C.D. Mussolente. A questo punto Il Dott. Postiglione, chiede l’adozione delle ulteriori seguenti sanzioni, che ha quantificato come segue : - a carico del Sig. Mario ZANCHETTA : Presidente A.C.D. Mussolente : inibizione per mesi 24 (art. 10 C.G.S.); - a carico del calciatore Ivan ANDRIANO : squalifica per anni 2 (art. 10 C.G.S.); - a carico della società A.C.D. Mussolente : 2 punti di penalizzazione da applicarsi alla classifica del Campionato di Promozione 2011/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli articoli 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 e 24 del C.G.S. per quanto attiene la sanzione pecuniaria da applicare all’A.C.D. Mussolente; per quanto riguarda le sanzioni da adottare nei confronti dei Signori Zanchetta e Andriano, la C.D.T. osserva l’assoluta sproporzione delle sanzioni tabellari previste dall’art. 10 del C.G.S. al caso de quo : dispone di infliggere i seguenti provvedimenti : - a carico del Sig. Mario ZANCHETTA : Presidente A.C.D. Mussolente : sanzione della inibizione di mesi 2, a far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; - a carico del Sig. Ivan ANDRIANO : calciatore A.C.D. Mussolente : la sanzione della squalifica di giorni 30 a far data dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; - a carico della società A.C.D. MUSSOLENTE : a) sanzione dell’ammenda di € 500,00; b) 2 punti di penalizzazione da applicarsi al campionato di Promozione 2011/2012.
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