F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Roberto SANTAMARIA/US ARBUS CALCIO ASD 91/01 ARBITRI:sigg. Viltorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA:all.Roberto SANTAMARIA/US ARBUS CALCIO ASD
91/01
ARBITRI:sigg. Viltorio RUSSIANO e Ivano CORRADA
In data 8 gennaio 2011, l’ allenatore di Base Roberto SANTAMARIA, presenta ricorso a questo Collegio Arbilrale contro la società US ARBUS CALCIO ASD , partecipante al Campionato Regionale Sardo di Promozione, affinchè gli venga riconosciuta la somma di € 6.000,00 a saldo di quanto pattuilo nell’accordo economico stipulato in data 3 settembre 2010, oltre al rimborso delle spese di indennilà chilometrica per i viaggi sostenuti dal suo domicilio in Carbonia al campo sportivo Santa Sofia in Arbus. Chiede inoltre gli venagno riconosciuti gli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione monetaria. Dichiara di essere stato esonerato verbalmente il 5 ottobre 2010 come di fatto poi confermato a seguilo sua richiesta, con lettera scrilta dalla stessa società.Al ricorso viene allegato il contrattoo economico stipulato con la U.S. Arbus Calcio nel quale si conviene che la società nell’assumere il tecnico Roberto SANTAMARIAquale allenatore responsabile della prima squadra si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 6.000,00 da pagarsi in 10 rate di € 600,00 cadauna con scadenzae ripartile mensilmente ad iniziare dal 23 agosto 2010 fino al 30 marzo 2011. Nell’accordo, punto 2b, viene acnhe riconosciuto un rimborso delle rate per i viaggi sostenuti dal SANTAMARIA nell’espletamento delle sue funzioni di allenatore.
Al reclamo vengono inoltre allegate: ricevuta della raccomandata atestante l’invio del presente ricorso alla controparte, documentazione relativa al suo esonero.
Con raccomandata del 31 gennaio 2011 il Segretario del Collegio invila la società US ARBUS CALCIO ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni alla vertenza presentata dal tecnico ed a quest’ultimo a far pervenire iussivamente le proprie osservazioni.
Chiede inoltre al competente Comilato Regionale Sardegna l’avvenuto o meno deposilo del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.
In data 16 febbraio 2011 la società comunica al Collegio Arbilrale che tra la US ARBUS ed il tecnico Santamaria è in atto un accordo consensuale per la definizione benevole della controversia.
Con lettare del 14 aprile 2011 il ricorrente Roberto Santamaria scrive al Collegio Arbilrale dichiarando di non aver ancora ricevuto,ad oggi, dalla società l’intero ammontare della cifra pattuila nella scriltura privata e di rimanere ancora credilore delle medesima di € 900,00.
Chiede pertanto al Collegio di voler intervenire obbligando la U.S. Arbus al pagamento del saldo di quanto a lui dovuto.
Il Collegio presa visione degli atti, e in particolare della lettara 14 aprile con la quale il ricorrente ha precisato che la somma, di cui chiede il pagamento, è di soli € 900,00, riliene di accogliere, così come precisato nella lettera del 14 aprile, le istanze presentate dal tecnico nel suo ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S. Arbus al pagamento a favore dell’allenatore Roberto Santamaria della somma di € 900,00 al saldo del premio di tesseramento e di € 12,00 per interessi equilativamente determinati per un totale complessivo di € 912,00 oltre agli interssi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
Share the post "F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Roberto SANTAMARIA/US ARBUS CALCIO ASD 91/01 ARBITRI:sigg. Viltorio RUSSIANO e Ivano CORRADA"