F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA:all.Gianfranco MARANGON/CVR RIVOLIGIAVENO 100/BIS/01 ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12
VERTENZA:all.Gianfranco MARANGON/CVR RIVOLIGIAVENO
100/BIS/01
ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Angelo AGUS
Con ricorso datato 5.03.2011 proposto a mezzo di proprio legale di fiducia l’allenatore dilettante Gianfranco MARANGON, regolarmente iscrilto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della CVR RIVOLIGIAVENO, il pagamento della somma complessiva di € 19.800,00 oltre interessi. Tale richiesta veniva giustificata in base a due distinti accordi: quanto ad € 7.500,00 quale premio di tesseramento giusto accordo del 6/10/2009 per la stagione calcistica in Eccellenza 2009/2010 inoltre per la scriltura privata (però priva di data certa) con cui si convneiva un rimborso lordo di € 15.300,00 ripartilo in nove mensililà eventualmente maggiorato di ulteriori € 1.500,00 se la Squadra si fosse piazzata nei primi sei posti e di ulteriori € 3.000,00 se si fosse qualificata per i Play Off. E proprio per il raggiungimento di tali obiettivi nel ricorso venivano chiesti ulteriori € 4.500,00 arrivando così ad € 19.800,00.
Veniva altresì dato atto sempre nel ricorso che il pagamento di una sola mensililà veniva effettuato con pagherò cambiario risultato però insoluto.
Il ricorrente produceva idoena documentazione a sostegno della propria domanda e la Società convenuta, inviatata a replicare dalla Segreteria del Collegio lo faceva inviando le proprie controdeduzioni dapprima a firma di soggetto non qualificatsoi né riconoscibile con al propria sottoscrizione, poi a mezzo del proprio difensore di fiducia ove si sottolineava che semmai l’allenatore poteva pretendere la cifra pattuila nell’accordo tipo per € 7.500,00 e giammai cifre riferibili ad altri accordi di cui comunque si disconoscevala validilà intanto perché non contemplati dal regolamento e comunque perché non deposilati presso i competenti organi e sicuramente violativi del Regolamento vigente e dei principi di etica sportiva.
Allegava la resistente società scriltura privata in copia, regolarmente registrata in cui Giai Arcota Paolo, padre di Giai Arcota Fabrizio, si impegnava ad onorare le obbligazioni assunte da questi ed altra precedente scriltura, questa però non registrata, ove Giai Arcota Fabrizio si impegnata genericamente a sua volta ad assolvere le obbligazioni contratte quando era presidente sollevando da ogni onere la nascente FDC RIVOLIGIAVENO.
Controreplicava la difesa del ricorrente che erano comunque dovuti i € 7.500,00 relativi all’accordo tipo sottoscrilto e deposilato e che non vi erano ragioni per rilenere lulli e privi di effetti i cilati successivi accordi, a suo dire legiltimi e che comunque a nulla rilevava che tali impegni fossero stati assunti dalla preesistente FDC RIVOLIGIAVENO., in quanto la nascente attuale convenuta ne avrebbe eredilato le obbligazioni dalla prima assunte.
Veniva data puntuale conferma alla Segreteria del Collegio da parte del competente Comilato dell’avvenuto deposilo dell’accordo.
La domanda può essere accolta solo parzialmente.
Appare provato cche alcun emolumento è stato corrisposto ad alcun tilolo all’allenatore per le prestazioni professionali fornile nella stagione sportiva ma la domanda dallo stesso avanzata può essere soddisfatta soltanto limilatamente a quanto convenuto nell’accordo tipo di cui è stato confermato il deposilo. Ogni altro diverso, precedente o successivo accordo, contenente pattuizioni relative ai risultati ottenuti o che genericamente si celi sotto formae quali, come nella controversia in esame, il rimborso lordo, non ha alcun rilievo e non può trovare ospilalilà nel vigente regolamento e va pertanto rilenuto del tutto improduttivo di effetti.
Quanto poi alla tilolarilà degli impegni assunti e dei soggetti che dovrebbero risponderne questo è un problema riguardante eventuali accordi interni nell’ambilo societario, ma va da sé che l’attuale C.V.R. Rivoligiaveno risponde delle obbligazioni precedentemnet contratte dalla FDC Lottogiaveno secondo i principi vigenti in materia di successione e fusioni delle società e quindi anche quelle sportive.
Ma vi è di più; Merila censura tale comportamento sia sotto il profilo regolamentare che sotto il principio dell’etica sportiva, per cui le aprti vanno senz’altro deferile ai comptenti organi per i provvedimenti disciplinari previsti.
Nulla è dovuto per il rimborso chilometrico come pattuilo sempre nell’accordo, impossibile da quantificarsi anche forfettariamente, stante l’assenza totale in atti di documentazione Giustificativa.
P.Q.M.
Il Collegio Arbilrale definilivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Marangon Gianfranco e la C.V.R. Rivoligiaveno,già F.C.D. LOTTOGIAVENO, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 7.500,00 oltre interessi nella misura dell’1,00 % annuo a far data della domanda.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei limili, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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