F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Amedeo SAVONI / FERRANDINA CALCIO (175/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Amedeo SAVONI / FERRANDINA CALCIO (175/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 6 giugno 2011 l'allenatore signor Amedeo Savoni, ha adilo questo Collegio Arbilrale esponendo di aver prestato la propria attivila di allenatore della prima squadra della Ferrandina Calcio. partecipante al campionato di Eccellenza, girone unico del Comilato Regionale Basilicata nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 dicembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) da corrispondersi in quattro rate mensili di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna da erogarsi nel giorno trenta dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. Con il reclamo in esame, il signor Savoni, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Ferrandina Calcio di corrispondergli l'intero importo di € 10.000,00 (diecimila/00) non avendo percepilo alcuna rata di quanto pattuito.L'allenatore richiede inoltre € 1.065,00 (millesessantacinque/00) a fronte dei rimborsi spese per indennilà chilometrica. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 28 settembre 2011, ricevuta il 4 ottobre successivo, ha invilato la società Ferrandina Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comilato Regionale Basilicata, su richiesta del 18 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbilrale, con lettera del 19 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente deposimato in data 22 dicembre 2009 Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: l'allenatore ha svolto la sua attivila presenziando a tre allenamenti alla settimana per sei mesi e che la distanza giornaliera che ha dovuto percorrere a di n. 170 chilometri; la Ferrandina Calcio nulla ha rilenuto di contro dedurre; riliene il ricorso merilevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Ferrandina Calcio di corrispondere all'allenatore signor Amedeo Savoni la somma di € 11.150,00 (undicimilacentocinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) al rimborso delle spese di trasporto per € 1.065,00 (millesessantacinque/00) ed agli interessi legali equilativamente calcolati pari ad € 85,00 (ottantacinque/00). L'importo complessivo verra maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla a dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalily, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegio art. 8 comma 15 del CGS.
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