F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Fabrizio ALI’ / Polisportiva ADRANO CALCIO (176/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Fabrizio ALI' / Polisportiva ADRANO CALCIO (176/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 10 giugno 2011 l'allenatore signor Fabrizio Alì, ha adilo questo Collegio Arbilrale esponendo di aver prestato la propria attivila di allenatore dei portieri della Polisportiva Adrano Calcio. partecipante al campionato di Serie D nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scriltura privata del 15 gennaio 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) da corrispondersi in quattro rate di € 700,00 (settecento/00) alla fine dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile. Con il reclamo in esame, il signor Alì, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Adrano Calcio di corrispondergli l'intero importo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) non avendv.percepilo alcuna rata di quanto pattuilo. Il signor All richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 28 settembre 2011, ricevuta il 4 ottobre successivo, ha invilato la Società Polisportiva Adrano Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimerto Interregionale, su richiesta del 18 ottobre 2011 del Segretario del Collegio Arbilrale, con lettera del 20 ottobre successivo ha precisato che presso di loro non a stato deposilato alcun accordo economico tra la Polisportiva Adrano Calcio ed il signor Fabrizio Alì Da ricerche effettuate presso la FIGC dalla Segreteria di questo Collegio risulta che la Polisportiva Adrano Calcio dal 19 agosto 2010 ha cessato ogni attivilà sportiva. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società Polisportiva Adrano Calcio nulla ha rilenuto di contro dedurre riliene il ricorso merilevole di parziale accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva Adrano Calcio di corrispondere all'allenatore signor Fabrizio Alì la somma di € 2.825,00(duemilaottocentoventicinque/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00) ed agli interessi legali equilativamente calcolati pari ad € 25,00 (venticinque/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legate°fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla a dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it