F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: Piero DI RENZO / ASD PIANELLA CALCIO (181/01) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI E Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: Piero DI RENZO / ASD PIANELLA CALCIO (181/01) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI E Cesare DOBICI Con ricorso datato 14/06/20111'allenatore di base Di Renzo Piero,assunto in qualilà di responsabile della I^ squadra della società asd Pianella Calcio partecipante al campionato di I^ categoria girone C Abruzzo,adiva questo Collegio affinche obbligasse la società al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 3200,00,stipulato e deposilato in data 1 °/09/2010 saldo quantificato in euro 2000,00: Il premio di tesseramento doveva essere pagato in due rate da euro 1600,00 (con scadenza 31/12/2010 e 31/04/2111)rate scadute entrambe da tempo.Comunica di essere stato esonerato in data 16/12/2010 e di aver percepilo euro 1200,00 come risulta dalla documentazione allegata, inoltre chiede gli interessi di mora maturati ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio in data 28/09/2011 inviava raccomandata alla società asd Pianella Calcio chiedendo le contro deduzioni alle richieste dell'allenatore ed allo stesso le proprie osservazioni qualora ce ne fossero. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerando the la società asd Pianella Calcio nulla ha rilenuto di contro dedurre riliene il ricorso merilevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbilrale accoglie il ricorso dell'allenatore Di Renzo Piero e dichiara l'obbligo alla asd Pianella Calcio al pagamento del saldo di euro 2000,00 piu euro 10,00 per interessi di mora maturati per un totale di euro 2010,00 nulla a dovuto per il danno derivante dalla svalutazione come da costante orientamento del Collegio Arbilrale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini modalilà tutele e sanzioni previste dalle disposizioni all'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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