F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Rosario CONTESTABILE / U.S. SPADAFORESE (182/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA: all. Rosario CONTESTABILE / U.S. SPADAFORESE (182/01) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del15 giugno 2011 1'allenatore signor Rosario Contestabile, ha adilo questo Collegio Arbilrale esponendo di aver prestato la propria attivilà di allenatore della prima squadradella U.S. Spadaforese partecipante al campionato di Eccellenza della Regione Sicilia, Girone B nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scriltura privata del 28 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) e "€ 260,00 quali spese vane". Con il reclamo in esame,l'allenatore, nel segnalare di essere stato esonerato dalla conduzione della squadra in data 11 ottobre 2010 , chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Spadaforese di corrispondergli 1'intero importo di € 5.960,00 (cinquemilanovecentosessanta/00) non avendo percepito alcuna rata di quanto pattuilo. Il signor Contestabile richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 28 settembre 2011, ricevuta il 4 ottobre successivo, ha invilato la Società U.S. Spadaforese a fomire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comilato Regionale Sicilia, su richiesta del 18 ottobre 2011 del Segretario del CollegioArbitrale, con fax del 18 ottobre successivo ha confermato il regolare deposilo dell'accordoeconomico trasmettendone la relativa copia. Dal predetto documento si evince che l'accordoeconomico sottoscritto dalle parti prevedeva un importo complessivo di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) e non € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) come asserito dall'allenatore nel ricorso, ne il documento prevedeva alcun specifico importo per spese vane se non la formula ordinaria del rimborso spese per l'indennilà chilometrica. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la Società U.S. Spadaforese nulla ha rilenuto di contro dedurre riliene il ricorso merilevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara 1'obbligo della U.S. Spadaforese di corrispondere all'allenatore signor Rosario Contestabile la somma di € 5.650,00 (cinquemilaseicentocinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) ed agli interessi legali equilativamente calcolati pari ad € 50,00 (cinquanta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale!fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla a dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalilà, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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