F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA : all. Claudio SMANIA / A.S. RIVALTESE (184/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA : all. Claudio SMANIA / A.S. RIVALTESE (184/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA Con ricorso del 15/06/2011, l'allenatore di Base Uefa B Claudio SMANIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrate affinchè gli venisse riconosciuto il pagamento dalla A.S. RIVALTESE della sornma di euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) quale quota residua dell'importo pattuilo con accordo economico di euro 7.500,00 (settemilacinquecento) in data 20/08/2010. Tale accordo prevede che la Società affida al sig. SMANIA la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione Regionale Lombardo, dietro un compenso di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da pagarsi alle seguenti scadenze: 30/09/2010 euro 2.000,00 ; 30/11/2010 euro 2.000,00 ; 30/01/2011 euro 2.000,00 ; 31/03/2011 euro 1.500,00. Il ricorrente ha comunicato, altresì di essere stato esonerato in data 26/01/2011 e a sostegno della sua dichiarazione allega copia di articolo di giornale dove sono riportate le dichiarazioni del presidente sig. Ballottari relative al suo esonero. In data 28/09/2011, la Segreteria di questo Collegio, invilava la A.S. RIVALTESE a produrre le proprie eventuali" controdeduzioni qualora l'avesse rilenuto opportuno. La Società, rispondeva a tale richiesta ii 10/10/2011 sostenendo con copia di lettera inviata per raccomandata ii 22/06/2011 all'allenatore e per conoscenza al Comitato Regionale Lombardia, al Settore Tecnico F.I.G.C. Firenze e all'A.I.A.C. nazionale, the il tecnico nonostante parere contrario della Società, si a dimesso dall'incarico in data 26/01/2011, perdendo con tale iniziativa i dirilti stabilili nell'accordo economico del 20/08/2010. L'allenatore in data 14/10/2011, ribadisce le sue richieste, disconoscendo le affermazioni fatte dalla Società e rievidenziando quanto affermato precedentemente con allegato l'articolo della GAZZETTA datato 27/01/2011 dove il legale rappresentante delta Società sig. Roberto Ballottari dichiarava il proprio dispiacere per 1'esonero dell'allenatore Smania e annunciava the la squadra era stata affidata all'allenatore in seconda e al team manager. Da accertamenti svolti presso il Comitato Regionale Lombardia della LND, da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che 1'accordo economico stipulato dalle parti e stato depositato ii 29/11/2011. Il Collegio Arbitrale visti gli atti sopra esposti, in ordine ai fatti sopra richiamati, riliene il ricorso proposto dal ricorrente Claudio SMANIA merilevole di accoglimento. Spettano al ricorrente euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) a saldo delle sue spettanze oltre a euro 40,00 (quaranta/00) per interessi equilativamente calcolati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dal sig. Claudio SMANIA e dichiara 1'obbligo della A.S. RIVALTESE di versare al sopracitato la sornma complessiva di euro 2.740,00 (duemilasettecentoquaranta/00). Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. Nulla e dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria come costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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