F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA : all. Marco FERUGLIO / A.S.D. PRO AVIANO S.E. (204/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 17/12/2011 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 109 del 09/01/12 VERTENZA : all. Marco FERUGLIO / A.S.D. PRO AVIANO S.E. (204/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 30/06/2011, l'allenatore di Base Uefa B Marco FERUGLIO iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento di euro 5900,00 (cinquemilanovecento/00) a saldo delle sue spettanze, per il premio di tesseramento stagione sportiva 2009/2010, oltre agli interessi di mora ed al risanamento de danno derivante dalla svalutazione monetaria. Tale importo richiesto, è la risultante del premio tesseramento pattuito con accordo economico del 11/08/2009 equivalente ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre ad euro 1.400,00 (millequattrocento/00) relativi al rimborso spese sostenute dall'allenatore per espletare il suo incarico relativo alla conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. SARONE partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Friuli Venezia Giulia. L'allenatore inoltre evidenzia the la A.S.D. SARONE alla fine della stagione sportiva 2009/2010 si e fusa con la A.S.D. PRO AVIANO diventando A.S.D. PRO AVIANO S.E., che ha partecipato nella stagione sportiva 2010/2011 al campionato Regionale del Friuli Venezia Giulia. Sempre il sig. Feruglio, dichiara che più volte ha sollecitato i presidenti che si sono succeduti alla guida delle due Società, alla risoluzione delle pendenze contrattuali, senza ricevere risposta. A sostegno delle sue dichiarazioni,l'allenatore allega al presente ricorso, fotocopia dell'accordo economico, richiesta spettanze del 17/06/11, ricevuta raccomandata spedita alla Società. La Società A.S.D. PRO AVIANO S.E., regolarmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata del 5/10/11 a fornire le proprie osservazioni, nulla ha ritenuto di controdedurre. Da accertamenti svolti presso il C.R. Friuli Venezia Giulia della LND da parte della Segreteria di questo Collegio, a emerso che 1'accordo economico a stato depositato unitamente al modulo di tesseramento il 24/08/2009 dalla A.S.D. SARONE CALCIO. Il Collegio Arbitrale visti gli atti sopra esposti, anche in considerazione del silenzio osservato dalla A.S.D. PRO AVIANO S.E. in ordine ai fatti sopra richiamati, ritiene il ricorso proposto dal ricorrente Marco Feruglio meritevole di accoglimento. Spettano al ricorrente euro 5.900,00 (cinquemilanovecento/00) a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2009/2010, oltre a euro 90,00 (novanta/00) per interessi equitativamente calcolati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dal sig. Marco Feruglio e dichiara 1'obbligo della A.S.D. PRO AVIANO S.E. di versare al sopraccitato allenatore la somma di euro 5.990,00 (cinquemilanovecentonovanta/00)a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010. Dalla data della delibera e fino all'effettivo soddisfo, andranno calcolati gli interessi legali. Nulla a dovuto per il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 del CGS.
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